SOCIETÀ

Da marzo, dati aperti nella pubblica amministrazione. Con qualche domanda

Il decreto sulla trasparenza, da più parti considerato l'equivalente italiano del Foia statunitense, è strettamente connesso con altri due provvedimenti, il decreto sviluppo del giugno 2012, poi convertito nella legge 134/2012, e il successivo decreto sviluppo bis, dell'ottobre dello stesso anno, anche conosciuto come decreto crescita 2.0. Insieme, rappresentano un gruppo unitario e organico di tre norme integrate.

A seguito del decreto crescita 2.0 è mutato il codice dell'amministrazione digitale, in vigore dal 2005, in particolare in relazione alle informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti web. Le modifiche apportate hanno introdotto una novità essenziale: l’assunzione, con decorrenza dal 18 marzo 2013, del principio “open by default”. Dati e informazioni. in mancanza di una licenza che dispone diversamente, dovranno essere disponibili al cittadino, in modo trasparente e aperto.

È sull’art. 9 che si concentra l’attenzione delle amministrazioni pubbliche, e precisamente sulla pubblicazione di dati e informazioni, che dal 18 marzo dovranno essere in formato aperto. Il concetto di dati aperti, inteso come elemento del più ampio concetto di "informazione del settore pubblico", assume così un ruolo centrale: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione ‘Trasparenza, valutazione e merito’, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in anagrafe tributaria” (art. 52).

A partire dalla scadenza del 18 marzo, dunque, senza l’espressa adozione di una licenza standard per il riutilizzo, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi del Cad riformulato che ne definisce ambiti e caratteristiche:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

In mancanza di licenza passa la regola “open by default”: i dati e le informazioni dei siti della Pa – se non diversamente specificato da espressa licenza – sono da intendersi come dati e informazioni aperti, non sono solo liberamente acquisiti da chiunque, ma riutilizzabili anche per fini commerciali. Questo, in linea di principio. Ma nel web i primi dubbi affiorano subito, in particolare rispetto alle modalità e agli standard adottati, e all'effettiva cogenza delle norme per le amministrazioni.

Se il blog Che Futuro scrive che “proprio in questo contesto anomalo potrebbero esserci le condizioni per dare una connotazione ‘rivoluzionaria’ a questa legislatura, anche a prescindere da quello che farà (o non farà) il governo” ricordando che tutte le forze politiche in Parlamento hanno fatto della trasparenza e della partecipazione dei temi cardine della campagna elettorale, proprio sull'effettiva capacità di garantire  trasparenza da parte di queste norme sono giunte diverse critiche da organizzazioni internazionali che promuovono il diritto di accesso e il diritto all’informazione.

Diritto di Sapere, associazione nata in seno dell’Open Society Foundation afferma che la legge 33/2013, il "decreto trasparenza" appunto, non introduce alcuna norma che autorizzi a definirlo un Foia come quello statunitense. Open Media Coalition sostiene che questa legge non è adeguata agli standard internazionali del diritto all’informazione: la formulazione attuale non dice nulla in merito ai formati che gli enti devono obbligatoriamente adottare. A rigore, nulla vieterebbe di pubblicare solo file .pdf, buttando sul web dati tanto perché è obbligatorio, senza minimamente preoccuparsi della loro effettiva utilizzabilità.

Agorà Digitale nella sua analisi sostiene che il decreto non apporta significativi miglioramenti e che pur introducendo una serie di misure positive, è un evidente passo indietro perché abroga l’art. 18 del decreto sviluppo originario, che si riferiva al controllo dei cittadini sulla spesa pubblica e che era stato salutato da numerose organizzazioni italiane del settore come la norma più rivoluzionaria ed efficace approvata di recente in materia di trasparenza.

Helen Darbishire, direttore esecutivo di Access-Info, facendo un confronto con le legislazioni di altri Paesi afferma che “il decreto italiano è una legge sulla trasparenza, ma non contiene alcuna misura che metta l’Italia in linea con la normativa internazionale sul fronte del diritto di accesso all’informazione, che nelle democrazie più avanzate garantisce ai cittadini il diritto di richiedere e ottenere dalle istituzioni documenti e dati pubblici, ma non pubblicati.”

Elementi negativi anche nel giudizio di Frank La Rue, relatore speciale Onu per la promozione e tutela della libertà di informazione, in particolare sulla mancata consultazione della società civile e degli stakeholders nel percorso di elaborazione della legge. “Vorrei reiterare – ha dichiarato La Rue – la mia richiesta di svolgere una visita ufficiale in Italia non appena il nuovo governo sarà nominato per valutare quest’ultima vicenda ed ogni altra connessa al tema della trasparenza e dell’accesso alle informazioni pubbliche, all’accesso a Internet nonché all’indipendenza delle Autorità di regolamentazione come Agcom, alla riforma della disciplina del sistema pubblico radiotelevisivo, di quella sul pluralismo dei media e sul conflitto di interessi”.

Saranno i prossimi mesi, con l'avvio concreto dell'applicazione delle normative, a consentire una valutazione più puntuale di questi provvedimenti. Ma il principio, ora, è stabilito. (2/fine)

Antonella De Robbio

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