UNIVERSITÀ E SCUOLA

La via dell'ospedale passa da Timisoara

L’allarme sembra rientrato. Ma la sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria depositata il 28 gennaio ha comunque sancito un principio con potenzialità dirompenti per gli aspiranti medici: gli studenti iscritti a Medicina in un ateneo appartenente a uno stato Ue possono legittimamente ottenere il trasferimento a un’università italiana per un anno successivo al primo, senza necessità di sostenere il test di accesso. Il collegio inverte così l’orientamento costante espresso in passato, anche in tempi recentissimi, secondo il quale era legittimo negare il trasferimento dall’estero a studenti di Medicina che non avessero superato una prova d’ammissione: una condizione che, fino ad oggi, era considerata elusiva della normativa nazionale, che per la formazione dei medici prevede, appunto, un test d’accesso. Ora il Consiglio di Stato torna sulle decisioni passate, sostenendo che richiedere il superamento di una prova di selezione anche per gli studenti che, in altro ateneo, abbiano già passato il primo anno di corso è in contrasto con l’ordinamento comunitario, in particolare con il principio della libera circolazione degli studenti e con la Convenzione di Lisbona, che garantisce il riconoscimento di “segmenti di formazione” compiuti in un altro Stato membro.

Dunque, è un via libera al “turismo universitario” di massa? A scongiurare questo timore, in realtà, provvede la stessa sentenza, che riafferma la piena discrezionalità degli atenei nell’individuare filtri severi, di tipo quantitativo e qualitativo, contro il rischio che legioni di studenti si iscrivano al primo anno all’estero per poi richiedere l’automatica ammissione in Italia. Il collegio chiarisce che la garanzia contro l’accesso indiscriminato dall’estero è assicurata dalla combinazione di due elementi: da un lato, il limite numerico rappresentato dal contingente di posti che, anno per anno, il Miur assegna inderogabilmente ad ogni ateneo per le nuove immatricolazioni; di qui può “legittimamente dispiegarsi” l’autonomia regolamentare dei singoli atenei, che, sulla base della programmazione interna, decidono quanti posti ogni anno possono essere coperti tramite trasferimento: un numero, quindi, estremamente limitato e liberamente determinato dalle università, che in genere individuano i posti liberatisi a causa di rinunce, cambi di corso o di ateneo.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato sottolinea come gli atenei possono accertare l’idoneità dei candidati provenienti dall’estero mediante il “rigoroso vaglio” dei crediti formativi acquisiti, in relazione ad “attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti”. L’organo si spinge a suggerire agli atenei una codificazione preventiva che, nel regolamento didattico, entri nel dettaglio della valutazione dei candidati al trasferimento: un controllo che deve riguardare, oltre agli esami e agli studi effettuati, le “esperienze pratiche” (come le attività cliniche) e anche l’”idoneità delle strutture e delle strumentazioni” a disposizione presso l’università di provenienza, comparate “agli standard dell’università di nuova accoglienza”. Nel controllo dei crediti formativi, poi, richiamandosi al decreto Miur 16/3/2007 la sentenza consente agli atenei di prevedere con il candidato “colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute”.

Non bastasse, il Consiglio lascia intravedere, tra le possibili modalità di selezione dei candidati al trasferimento, persino “una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto” il cui superamento sia condizione per l’ammissione all’ateneo italiano. Dunque, un test scritto potrebbe rientrare dalla finestra: non si tratterebbe di una prova attitudinale equivalente a quella cui sono sottoposti i candidati al primo anno (perché il collegio respinge l’idea che a uno studente già inserito nel sistema universitario sia prescritta una prova per valutarne la “predisposizione” agli studi medici); piuttosto, una “verifica” per “valutarne l’impegno complessivo di apprendimento”, basata evidentemente sui risultati del primo anno di corso. Importante, infine, la notazione del Consiglio di Stato sugli studenti che, iscritti a un ateneo estero, abbiano sostenuto esami o conseguito crediti in numero troppo esiguo per essere ammessi ad anni successivi al primo: in questo caso, la sentenza chiarisce che, trattandosi di candidati che possono al massimo aspirare all’iscrizione al primo anno, saranno soggetti all’obbligo del test come i colleghi italiani.

Dunque, se da un lato la sentenza rende superfluo il superamento del test d’ammissione per gli iscritti a Medicina provenienti dall’estero, dall’altro riafferma la piena autonomia degli atenei nello stabilire contingenti limitati di posti da coprire tramite trasferimento; inoltre, il Consiglio elargisce agli atenei un armamentario di modalità per la selezione dei candidati talmente ricco e articolato da compensare, di fatto, l’assenza del test d’ammissione. Finché a Medicina rimarrà l’accesso programmato (e le ultime esternazioni del ministro sono in questo senso) non c’è pericolo di fughe bibliche verso atenei esteri compiacenti: per il 2015/2016 il test è stato già annunciato per la prima decade di settembre. Rimane invece tutto da affrontare il problema di una corretta programmazione del fabbisogno di medici specialisti in relazione ai futuri pensionamenti: a fronte di un'immissione annuale negli atenei italiani di poco più di 10.000 matricole, il numero limitato di borse di specializzazione a concorso (5.514 nell’ultimo bando, più un migliaio per medicina generale) comporta uno strozzamento nelle prospettive di accesso alla professione che mal si concilia con le esigenze future: secondo una ricerca Anaao-Assomed, entro il 2023 usciranno dal mondo del lavoro 58.200 medici, contro 42.700 giovani specialisti i quali (se l’attuale numero di posti fosse confermato) potranno prendere il loro posto: uno squilibrio che, se non sanato, comporterà una riduzione di oltre un quarto del personale. Primo correttivo, la riforma delle specializzazioni mediche, appena approvata e della quale si dovranno valutare gli effetti.

Martino Periti

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