UNIVERSITÀ E SCUOLA

Corsi in inglese e rispetto della lingua: un percorso difficile

Il Consiglio di Stato ha posto alla Corte costituzionale un quesito di legittimità sull’art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cioè della legge Gelmini), secondo il quale le Università possono procedere all'attivazione “di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera”. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 21 febbraio 2017, ha rigettato la questione di legittimità. Le Università conservano, quindi, la facoltà di attivare corsi in lingua inglese. Ma la sentenza chiarisce entro quali limiti le Università possono esercitare questo diritto, senza violare alcuni principi costituzionali.

La Corte ha riconosciuto, e non credo che potesse fare altrimenti, non solo la legittimità dei processi di internazionalizzazione delle nostre Università, ma anche la loro importanza. Ha posto, però, delle condizioni, affinché l'esercizio di questa facoltà non leda tre principi fondamentali: il primato della lingua italiana, il diritto dei capaci e meritevoli ad accedere anche ai gradi più alti dell'istruzione, la libertà d’insegnamento. Secondo la Corte, l'erogazione di singoli corsi in lingua straniera non viola questi principi, se questa scelta viene fatta “in considerazione delle peculiarità e delle specificità dei singoli insegnamenti”; quando, invece, interi (anzi intieri,come scrive l'estensore nel suo italiano non sempre chiaro e aggiornato) corsi di laurea vengono erogati esclusivamente in lingua straniera quei principi sono violati, a meno che il corso di laurea in lingua straniera non sia la duplicazione di un corso di laurea in italiano.

L'Accademia della Crusca aveva già richiamato l'attenzione sui tre principi costituzionali segnalati dalla Corte Costituzionale. Nel volume Fuori l'italiano dall'università? Inglese, internazionalizzazione, politica linguistica (Roma-Bari, Laterza, 2012) molti contributi avevano segnalato che proprio tali principi erano messi in discussione dalle Università che, come il Politecnico di Milano, avevano deciso di erogare tutta l'offerta formativa di un determinato livello (tipicamente quello magistrale) in lingua straniera. Naturalmente, nella discussione politica c'è da chiedersi se questi principi abbiano un valore superiore alla forte vocazione internazionale delle Università che, oggi come ieri, anzi oggi ancor più di ieri, sperimentano un processo di globalizzazione che investe cultura, scienza e tecnologia. Ma, sul piano costituzionale, la risposta è ora chiara (e vincolante per istituzioni pubbliche quali sono le Università): l'internazionalizzazione, per quanto positiva, e anzi auspicabile, non può ledere i tre principi citati sopra, in quanto principi garantiti dalla Costituzione.

In particolare, la Corte sottolinea la centralità della lingua italiana, “vettore della storia e dell’identità della comunità nazionale”, anche per “il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare”.  Se un corso di studi fosse tenuto tutto in una lingua diversa dall'italiano, si verificherebbe l'estromissione completa e indiscriminata della “lingua ufficiale della Repubblica dall’insegnamento universitario di intieri rami del sapere”. Si tratta proprio dell'obiezione principale che era stata opposta da quanti, nel 2012, avevano contestato la decisione del Politecnico di Milano di tenere tutti i corsi magistrali in inglese. Il rischio è, infatti, che decisioni come questa portino, con il tempo, a escludere la possibilità di affrontare in italiano i temi propri di alcuni ambiti disciplinari. Spesso gli esperti di un settore, ormai abituati a interagire a livello internazionale in inglese con altri esperti dello stesso settore, non avvertono le conseguenze cui può portare una generalizzazione di questa prassi anche fuori dal campo della discussione scientifica: da una parte la perdita di forza dell'italiano (i sociolinguisti sanno che tra i parametri che misurano il prestigio di una lingua, la sua vitalità e le sue attese di vita vi è la possibilità che materie tecnico-scientifiche siano insegnate in quella lingua a livello alto), dall'altra la difficoltà dei laureati a interagire con i parlanti non esperti, quando devono disseminare o applicare in ambiti non specialistici le conoscenze acquisite nei corsi magistrali.

Del resto, sono solo di poche settimane fa le lamentele sulla scarsa conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti universitari: 600 professori universitari hanno denunciato il declino dell'italiano in un appello di cui non condivido i particolari e, soprattutto, le proposte di soluzione, ma che ha avuto il merito di denunciare l'insufficienza della competenza, soprattutto scritta, degli studenti. In questo quadro, l'erogazione di interi corsi di laurea in una lingua straniera sembra un'infelice fuga in avanti. Se manca una buona competenza della lingua nativa, come si può pensare di trasmettere nozioni elaborate in una lingua straniera? Fa davvero uno strano effetto vedere che più di uno dei firmatari di quell'appello tiene i suoi corsi in inglese.

La sentenza della Corte costituzionale va ben oltre la questione del Politecnico di Milano e riguarda tutte le Università. Non vengono messi in discussione singoli insegnamenti in lingua straniera all'interno di corsi di laurea in italiano (se le Università vi ricorrono “secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza”) e neppure corsi di studio duplicati in lingua straniera (magari in seguito ad accordi internazionali). Non vengono toccati neanche i corsi di laurea di quelle università che, per attrarre studenti stranieri, prevedono di erogare i corsi del primo anno in inglese, magari duplicando quelli in italiano, in modo da permettere agli studenti non italofoni di ambientarsi in Italia e di acquisire un'adeguata competenza della nostra lingua ufficiale per poter affrontare i corsi degli anni successivi in italiano.

Molto più spinosa è la situazione dei corsi di studio tenuti interamente in inglese, che paiono in ogni caso inammissibili alla luce delle decisioni della Corte. Però, alcuni corsi di studio sono tenuti in inglese proprio “in considerazione delle peculiarità e delle specificità” dell'intero corso: si pensi, per fare un esempio tra i tanti dell'Università di Padova, al corso di laurea in “Human Rights and multi-level Governance”, che mira a formare laureati la cui attività professionale si svolgerà prevalentemente in ambito internazionale.  È un classico caso nel quale l'uso dell'inglese ha una piena e ragionevole motivazione in relazione agli obiettivi concreti del processo formativo. Ma, secondo la sentenza della Corte, anche in questi casi (cioè anche “in settori nei quali l’oggetto stesso dell’insegnamento lo richieda”), si determinerebbe un “illegittimo sacrificio” dei principî costituzionali.

Per le Università che hanno intrapreso, tra le misure di internazionalizzazione, anche quella di attivare interi corsi di laurea in lingua straniera prendere una decisione sarà difficile, perché il sentiero che si snoda tra virtuose azioni di internazionalizzazione e doveroso rispetto dei principi costituzionali è davvero stretto.

Michele A. Cortelazzo

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