SOCIETÀ

Tutela o censura? Il labile confine della legge tedesca sui social

Lo scandalo Facebook – Cambridge Analytica ha reso di dominio pubblico l’urgenza di una regolamentazione seria, dotata di sanzioni efficaci, per i social network che non operino un controllo adeguato sull’immenso flusso quotidiano di dati che li alimenta: una vigilanza che deve riguardare sia la tutela della privacy, proteggendo le informazioni caricate dagli utenti, sia i contenuti. Sul piano legislativo gli Stati si stanno muovendo lentamente. Il primo tentativo di adottare una disciplina stringente sui colossi del web è opera della Germania, che ha approvato una legge (in vigore dallo scorso gennaio) contro l’istigazione all’odio e la diffusione delle fake news in Rete. Il provvedimento (noto come “NetzDG”) impone ai network regole estremamente dettagliate sulla prevenzione e gestione di contenuti illeciti: come deterrente viene utilizzato lo strumento delle sanzioni pecuniarie, che possono arrivare a diversi milioni di euro.

Va detto che NetzDG si applica ai grandi operatori del web a scopo di lucro: le norme riguardano i soli social network di contenuto generale che annoverino almeno due milioni di utenti registrati nella Repubblica Federale (per quelli che non raggiungono questo tetto sono previsti adempimenti molto più semplici). Non vengono toccati dalla legge, oltre agli operatori più piccoli, i soggetti no-profit, i siti di informazione giornalistica, di commercio online, i servizi di messaggistica e i network che diffondono contenuti professionali o specifici, come quelli di incontri.

I contenuti considerati illeciti non sono definiti in via autonoma, ma mediante rinvii a specifiche norme del codice penale tedesco. Per fare qualche esempio, vengono richiamati i divieti relativi alla propaganda da parte di organizzazioni incostituzionali, la diffamazione contro i rappresentanti e i simboli delle istituzioni, l’incitamento all’odio e al crimine, la diffusione di pornografia infantile.

La legge prevede che ogni operatore debba istituire un proprio sistema di gestione dei reclami su contenuti inseriti dagli utenti. Qualora il contenuto segnalato sia “palesemente illecito”, il network dovrà rimuoverlo, o bloccarne l’accesso, entro 24 ore dal reclamo (salvo concordare un termine più lungo con l’autorità giudiziaria). Se l’illiceità non è palese, il termine è di 7 giorni dal reclamo. In questo caso, qualora l’illegittimità del contenuto dipenda dalla falsità dei fatti descritti o dalle circostanze di fatto, all’autore del post può essere accordato un termine aggiuntivo per giustificare le proprie affermazioni; è prevista una ulteriore tolleranza temporale nel caso in cui il network demandi la decisone sul contenuto sotto esame a un organismo indipendente di autodisciplina riconosciuto dal ministero della giustizia tedesco.

Ogni contenuto rimosso dovrà essere conservato dal network come prova per dieci settimane. Autore del reclamo e autore del contenuto illecito devono in ogni caso essere informati dei provvedimenti adottati e della motivazione. Ogni network deve inoltre indicare un domiciliatario per la ricezione di eventuali notifiche e un responsabile per le richieste di informazioni delle autorità, cui dovrà rispondere entro 48 ore.

Ogni sei mesi, i gestori che ricevano più di 100 reclami annui hanno l’obbligo di redigere una relazione minuziosa sulla gestione delle segnalazioni, da pubblicare in Rete e sulla Gazzetta Ufficiale tedesca. Nella relazione si devono specificare tutte le misure adottate per prevenire o gestire i reclami, i motivi di ogni richiesta, l’organizzazione dello staff incaricato di occuparsi dei contenuti illeciti, le statistiche sulle segnalazioni e sulla loro gestione da parte del network. Le sanzioni base sono di due tipi: fino a 500.000 euro, nel caso di mancata indicazione del domiciliatario e del referente per le autorità; fino a cinque milioni di euro, per la mancata gestione dei reclami, l’omissione della relazione semestrale o per carenze di tipo organizzativo, come la mancata frequenza a corsi di aggiornamento periodici per il personale addetto alla vigilanza dei contenuti. L’entità effettiva delle sanzioni, per effetto di altre disposizioni di legge, può però moltiplicarsi.

Il primo periodo di applicazione della legge è stato segnato da molte polemiche. Secondo gli oppositori del provvedimento, la genericità nelle definizioni degli illeciti renderebbe problematica l’opera di prevenzione da parte dei social network, che quindi tenderebbero, nel dubbio, a rimuovere qualunque contenuto a rischio pur di non attuare un costoso monitoraggio e rischiare sanzioni di notevole entità.

Il processo di gestione controllata dei contenuti, secondo molte associazioni e organizzazioni professionali tedesche, si tradurrebbe in un serio vincolo alla libertà di espressione. Secondo quanto hanno dichiarato di recente alcuni esponenti politici, l’orientamento del nuovo governo tedesco sarebbe di consentire un più facile ripristino dei contenuti non illeciti cancellati “in automatico” dai portali. Il governo poi intenderebbe favorire la costituzione effettiva dell’autorità indipendente di autodisciplina, prevista da NetzDG ma finora rimasta lettera morta: questo solleverebbe i social network dalle decisioni sui contenuti a rischio, demandandole al nuovo organo.

Martino Periti

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