CULTURA

L'Europa mette on line le opere orfane

Approvata dal parlamento europeo il 13 settembre 2012 e passata ora al Consiglio d’Europa per l’applicazione negli stati membri, la nuova direttiva sugli usi consentiti di opere orfane dovrebbe rendere più sicura e semplice per le istituzioni pubbliche, come musei e biblioteche, la condivisione delle opere orfane con il pubblico.

La norma abbraccia tutte le opere soggette al diritto d’autore per le quali il titolare dei diritti non è stato identificato o non risulta rintracciabile anche dopo una ricerca “diligente” e “in buona fede”. Tali opere, definite orfane, possono presentarsi sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, opure in versione cinematografica, audiovisiva e audio, iscrivendosi così nel quadro degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea.

Proposta dal Consiglio europeo nel maggio del 2011 (COM(2011)0289) trae origine dalla raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del patrimonio culturale pubblicata nel 2006, con la quale si invitavano gli stati membri ad adottare tale normativa sulle opere orfane. La direttiva va a regolamentare uno dei tanti e diversi aspetti che intervengono nei progetti di digitalizzazione, in quanto le normative nei singoli stati membri sul diritto d'autore nella società dell'informazione – nonostante l’attività di armonizzazione europea – sono tuttora frammentarie. Non comprende quei casi che riguardano la digitalizzazione dei testi fuori commercio, ma ancora soggetti a diritto d’autore, che non attraggono più l’interesse del mercato editoriale, sono magari andati al macero ma compongono il 70% del patrimonio delle biblioteche accademiche che servono prevalentemente la ricerca.

Il tema delle opere orfane è stato, nel tempo, oggetto di diverse discussioni. Non ultima quella sulla direttiva stessa, che ha fatto nascere alcune perplessità dovute alle restrizioni ai suoi beneficiari e alla ambigua definizione di “diligente ricerca”. Anche soggetti terzi, tra cui il forum di consumatori TransAtlantic Consumer Dialogue, hanno espresso le loro critiche sottolineando come la direttiva crei incertezza legale generata dalla possibilità per un autore di rivendicare in qualsiasi momento i propri diritti commerciali sull’opera, limiti lo sfruttamento commerciale dei lavori e restringa la partecipazione dei privati al processo di digitalizzazione.

La direttiva, passata con 531 voti contro 111 e 65 astensioni, rappresenta comunque un primo passo verso il pur complicato processo di digitalizzazione e messa a disposizione del pubblico delle grandi opere protette da copyright, sepolte negli archivi e nelle biblioteche dei paesi dell'Unione a causa dell’impossibilità di individuare i titolari dei diritti. Le istituzioni potranno utilizzare le opere orfane ai fini di interesse pubblico per attività di conservazione e il restauro delle opere appartenenti alle propri collezioni e potranno dare accesso a tali opere a fini culturali ed educativi. In questo quadro, un ruolo da protagonista è affidato alle biblioteche che, grazie al loro impegno a favore della conservazione e della diffusione del patrimonio culturale europeo, saranno determinanti nella creazione di biblioteche digitali europee. Europeana, ad esempio, ha raggiunto ad oggi 20 milioni di documenti con licenza aperta di tipo Creative Commons (CC0) provenienti da oltre 2.200 istituzioni (pubbliche e private) che contribuiscono alla conservazione dei beni culturali di tutta Europa.

La digitalizzazione e la messa a disposizione possono divenire però un’impresa quasi impossibile, soprattutto a causa di alcuni aspetti non ben definiti circa i diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico delle proprie opere, e delle norme specifiche sul diritto d'autore (e sui diritti connessi) nella società dell'informazione, le quali prevedono che queste operazioni siano possibile soltanto previo consenso del titolare dei diritti.

La ricerca dei titolari dei diritti, volta ad individuare e rintracciare i titolari dei diritti di autore di un'opera tramite consultazione delle fonti appropriate, dovrà pertanto essere condotta su fonti individuate dagli stati membri, di concerto con i titolari dei diritti e gli utenti, e i risultati dovranno essere registrati in una base di dati accessibile al pubblico. Se un'opera è stata indebitamente considerata orfana a seguito di una ricerca che non sia stata ragionevolmente diligente ed effettuata in buona fede, occorre che gli stati membri prevedano la responsabilità dell'utilizzatore per violazione del diritto d'autore. In effetti solo se autorizzate dagli stati membri le biblioteche potranno usare un'opera orfana per scopi che vadano oltre la loro missione di interesse pubblico, a condizione che le stesse riconoscano una remunerazione ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana. E l’ambiguità sta proprio nell’individuazione dei titolari dei diritti, procedura lunga e complessa e spesso con esiti incerti  e, non da poco, nella responsabilità di chi si carica dell’onere – peraltro assai costoso – di digitalizzare opere che magari sono ancora soggette a diritto d’autore.

Per tutte queste ragioni sono stati numerosi, anche tra coloro che hanno votato a favore della proposta, quanti hanno criticato e definito la direttiva non sufficientemente ambiziosa, in quanto oltre ai costi che una ricerca diligente comporta, sarebbe comunque troppo rischioso per le biblioteche e gli archivi accollarsi la responsabilità di eventuali richieste di risarcimento danni, al riapparire del titolare dei diritti.

 

Antonella De Robbio

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