SOCIETÀ

Referendum costituzionale: ecco la riforma su cui voteremo

Domenica 4 dicembre voteremo per modificare profondamente la Costituzione del nostro Paese. È la terza volta, nella storia della Repubblica, che gli italiani sono chiamati alle urne per un referendum costituzionale: la prima volta, nel 2001, venne approvata la riforma del solo titolo V della parte II, che regolava Regioni ed enti locali; la seconda volta, nel 2006, venne respinta una riforma molto più vasta, che rivedeva l’intera seconda parte della Carta.

Quest’anno, come nel 2006, i cittadini dovranno pronunciarsi su un’ampia revisione della Costituzione, che ne tocca la seconda parte (con l’eccezione del titolo IV sulla magistratura, che rimane immutato). A differenza del referendum abrogativo, la consultazione sulla riforma non richiede un quorum per essere valida: qualunque sia il numero di elettori che si recheranno al voto, il risultato sarà vincolante. Qualora venga approvata dalla maggioranza dei voti validi, la riforma verrà promulgata e potrà entrare in vigore. Tentiamo di ricordare in estrema sintesi, limitandoci agli aspetti principali, le linee della riforma su cui ci dovremo pronunciare. 

Il nuovo Parlamento. Solo la Camera rimarrà immutata quanto a composizione ed elettorato. Il Senato diventerà organo di rappresentanza di Regioni e Comuni. Ne faranno parte 95 membri (di cui 74 scelti tra i consiglieri regionali e 21 tra i sindaci) più cinque senatori nominati dal Capo dello Stato (che avranno un mandato di sette anni). Gli ex capi dello Stato (senatori di diritto e a vita) e i senatori a vita nominati prima della riforma rimarranno in carica. I deputati saranno eletti con la nuova legge ordinaria detta “Italicum”, sempre che non venga modificata in extremis. L’”Italicum” prevede l’attribuzione della maggioranza dei seggi (340 sui 630 totali) al partito vincitore, qualora ottenga almeno il 40% dei voti. Se nessun partito raggiunge questa soglia, è previsto un secondo turno, in cui avverrà il ballottaggio tra i due partiti che hanno ottenuto il maggior numero di voti: al vincitore del ballottaggio vengono assegnati i 340 seggi. I rimanenti seggi vengono distribuiti tra i partiti non vincitori che ottengano almeno il 3% dei voti. La legge contempla per gli elettori la possibilità di esprimere preferenze (due al massimo) tranne che per i 100 capilista, che saranno predeterminati dai partiti in ogni collegio.

I componenti del primo Senato riformato, invece, saranno eletti dagli attuali membri dei 19 consigli regionali e delle Province di Trento e Bolzano, che voteranno consiglieri e sindaci del proprio territorio. La ripartizione dei seggi senatoriali avverrà in proporzione alla popolazione di ciascuna Regione. Ogni Regione eleggerà nel nuovo Senato un sindaco e almeno due consiglieri; ciascuna delle Province di Trento e Bolzano eleggerà un sindaco e un consigliere. Entro sei mesi dall’elezione della Camera riformata, entrambi i rami del nuovo Parlamento dovranno approvare la legge definitiva per l’elezione del Senato. Sarà dunque questa legge a stabilire in via permanente il meccanismo con cui le autonomie locali sceglieranno i rappresentanti che manderanno in Senato.  

A differenza della Camera, il cui mandato rimane di cinque anni, il Senato diventa un organo permanente, sempre in carica: la durata del mandato di ogni senatore, infatti, coincide con quella dell’organo che lo ha eletto. Quando un consiglio regionale o provinciale si rinnova, sostituisce i suoi vecchi rappresentanti in Senato con i nuovi. Il Senato quindi vedrà continuamente modificare i propri componenti, ma non avrà mai scadenza. 

Formazione delle leggi. La Camera dei Deputati diventa l’organo prevalente in materia legislativa. La generalità delle materie sarà trattata dalla sola Camera. Sarà la Camera, in particolare, a deliberare lo stato di guerra, l’amnistia e l’indulto, approverà le leggi di stabilità e bilancio e la ratifica di trattati internazionali (tranne quelli che riguardano i rapporti con l’Unione Europea). 

L’articolo 70 elenca espressamente le materie che invece sono di competenza di entrambi i rami del Parlamento: leggi costituzionali, referendum, leggi elettorali, organi di governo, enti locali, politiche europee. Le leggi approvate dalla sola Camera verranno trasmesse al Senato, che entro dieci giorni potrà decidere, su richiesta di un terzo dei componenti, se esaminarle. Il Senato avrà quindi 30 giorni per proporre modifiche: qualora ad esse segua una seconda votazione della Camera, o nel caso il Senato non proponga modifiche nei tempi stabiliti, la legge verrà promulgata. Per alcune materie (leggi di stabilità e di bilancio, interventi dello Stato in competenze regionali) è previsto un meccanismo di rafforzamento del ruolo del Senato. Sempre il Senato, a maggioranza assoluta, può chiedere alla Camera di esaminare un disegno di legge: la Camera dovrà pronunciarsi entro sei mesi.

Una novità riguarda le leggi che disciplinano l’elezione della Camera e del Senato, che possono essere sottoposte, prima di essere promulgate, al giudizio della Corte Costituzionale, su richiesta di un quarto dei deputati o un terzo dei senatori. Se la Corte dichiara una norma illegittima, questa non può essere promulgata.

Referendum. Se il referendum abrogativo è richiesto da almeno 800mila elettori, il quorum si riduce: perché la consultazione sia valida, sarà sufficiente che vada a votare la metà più uno dei votanti alle ultime elezioni della Camera. 

Come esempio, prendiamo le più recenti elezioni politiche, quelle del 2013. In quell’occasione, l’affluenza per le votazioni per la Camera è stata pari al 75,20% degli aventi diritto. Se la riforma fosse già in vigore, per la validità di un referendum richiesto da almeno 800mila elettori basterebbe che andasse a votare sul quesito referendario la metà più uno di questo 75,20%, ossia il 37,6% più uno del corpo elettorale. Ovviamente, nel tempo questo speciale quorum referendario cambia costantemente, perché dipende dall’affluenza che di volta in volta si registra alle elezioni più recenti. Nulla cambia, invece, nel caso il referendum sia richiesto da meno di 800mila elettori: sarà valido solo se andrà a votare la metà più uno degli elettori, come avviene oggi.

Verranno anche introdotti, con legge costituzionale, referendum propositivi e di indirizzo.

Governo e Parlamento. Sarà la sola Camera dei Deputati ad accordare o negare la fiducia al governo, e a concedere l’autorizzazione a procedere contro i membri dell’esecutivo. Qualora il governo ritenga urgente un disegno di legge, può chiedere alla Camera di deliberare entro settantacinque giorni, differibili di altri quindici. L’eventuale successivo esame del Senato avverrà, in questo caso, in tempi ridotti. L’urgenza non può essere richiesta per le leggi bicamerali, elettorali, di ratifica di trattati internazionali, amnistia e indulto, stabilità e bilancio.

Le leggi di conversione di decreti legge sono esaminate da entrambi i rami del Parlamento. Vengono stabiliti  i tempi massimi per l’esame da parte del Senato. I decreti legge perdono efficacia, come in precedenza, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione; il termine però si estende a novanta giorni, qualora il Capo dello Stato, prima di promulgarli, abbia chiesto alle Camere una nuova deliberazione. Vengono costituzionalizzati i limiti alla decretazione d’urgenza da parte del Governo: non è ammessa per leggi costituzionali ed elettorali, di delega al Governo, di stabilità e bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Il presidente della Repubblica. Cambiano i quorum per l’elezione del Capo dello Stato, che sarà eletto dal nuovo Parlamento in seduta comune. Per i primi tre scrutini occorreranno i due terzi dei parlamentari, che diventeranno tre quinti per i successivi tre scrutini. Dal settimo scrutinio serviranno i tre quinti dei votanti. La supplenza del Capo dello Stato verrà esercitata dal Presidente della Camera. Considerato il carattere permanente del nuovo Senato, il presidente della Repubblica potrà sciogliere la sola Camera dei Deputati e indirne le elezioni.

Le autonomie locali. Dalla Costituzione si cancella ogni riferimento alle Province. Non si tratta dell’abolizione definitiva di questi enti, ma il fatto che non siano citati nella Carta permette, potenzialmente, di modificarne l’assetto o di eliminarli del tutto con una legge ordinaria. Inoltre l’articolo 40, comma 4, della legge di revisione offre rango costituzionale agli “enti di area vasta”, entità intermedie tra Comuni e Regioni già previste nella legge Delrio, demandando alle Regioni la legislazione di dettaglio.

 Viene eliminata la legislazione concorrente, in cui le Regioni legiferano sulla base dei princìpi stabiliti dallo Stato. Ora le materie sono o di competenza dello Stato o delle Regioni. Viene aumentato il numero e ampliato il contenuto delle materie di competenza dello Stato; le Regioni invece vedono limitare a un elenco specifico le materie su cui possono legiferare, anche se mantengono la potestà generale sulle materie non riservate allo Stato. La legge statale, su proposta del Governo, può comunque intervenire nelle materie di competenza regionale per la tutela dell’unità e dell’interesse della nazione; stabilisce anche i criteri per rimuovere gli amministratori locali in caso di dissesto finanziario. Lo scioglimento dei consigli regionali e la rimozione del presidente della giunta da parte del Capo dello Stato richiedono il parere obbligatorio del Senato.

Il governo può sostituirsi agli organi degli enti locali, previo parere del Senato, per garantire il rispetto di norme internazionali o per motivi di sicurezza pubblica. Con legge bicamerale, si possono attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme di autonomia, in materie espressamente elencate; rispetto al testo previgente, le materie vengono in parte modificate, e si vincola la delega alla verifica dell’equilibrio di bilancio nella Regione interessata. La legge statale dovrà stabilire indicatori di efficienza per gli enti locali nell’esercizio delle funzioni pubbliche.

Corte Costituzionale e Cnel. La Consulta rimane di quindici giudici, ma dei cinque che erano eletti dal vecchio Parlamento in seduta comune, ora tre saranno eletti dalla Camera e due dal Senato. Il Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) viene soppresso.

Martino Periti

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