IN ATENEO

Reclutamento del personale docente: quali adempimenti per gli atenei?

In queste ultime settimane tutta l’attenzione della comunità accademica italiana si è concentrata sulle procedure relative all’Abilitazione Scientifica Nazionale e sull’operato dell’ANVUR. C’è probabilmente minore attenzione e consapevolezza, invece, sul percorso che vincola gli Atenei alla predisposizione della programmazione e del reclutamento del personale docente e ricercatore per il 2012 e gli anni a venire. Si tratta di una “partita” in realtà altrettanto importante, perché sarà poi sui concorsi locali legati ai punti organico distribuiti dalle programmazioni degli Atenei e dal riparto tra questi delle risorse del cosiddetto “piano straordinario associati” che si “scaricheranno” le legittime aspettative degli abilitati nazionali. Ecco di seguito un sintetico riepilogo dei principali passaggi e adempimenti formali che le Università saranno a breve chiamate ad affrontare.

La L. 240/2010 ha stabilito che gli Atenei devono obbligatoriamente predisporre, a decorrere dal 2014, un bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, nell’ambito del quale assume un’importanza fondamentale il piano triennale per la programmazione e il reclutamento del personale. In particolare la L. 240/2010, ogni qualvolta disciplina il reclutamento di personale con rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato e determinato) o con altre tipologie contrattuali, sancisce l’obbligo che le spese conseguenti siano preventivate nelle programmazioni pluriennali per garantirne la sostenibilità nel medio periodo (art. 18 comma 2 e art. 24 commi 1, 5 e 6). Inoltre, all’art. 5 comma 4, il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di perseguire i seguenti obiettivi in tema di programmazione:

  • “adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’Ateneo” (lettera b); “predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definite dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori” (lettera d)
  • “determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell’Ateneo” (lettera e). Il D. Lgs. 49/2012 ha dato attuazione alle deleghe previste dalla L. 240/2010 in materia di programmazione del personale e ribadisce (all’art. 3 comma 1) che le Università devono predisporre (come già previsto dal D. Lgs. 18/2012 all’art. 1), a partire al più tardi dal 2014, “(…) un bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma 1, le Università tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4”. Appunto all’art. 4 comma 1 è previsto che “(…) le Università, nell’ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale, al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l’esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato”. I piani in questione devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e possono essere aggiornati in sede di approvazione del bilancio di previsione. 
  1. Il D. Lgs. 49/2012 ha fissato anche all’art. 7 i limiti di turnover possibili per gli Atenei in base a due indicatori:
  • “spese di indebitamento”;
  • “spese per il personale”.

L’indicatore spese di indebitamento è calcolato rapportando l’importo dell’ammortamento annuo (quota capitale più quota interessi), al netto dei contributi statali per investimento ed edilizia, al totale delle entrate per funzionamento, tasse e contributi, al netto delle spese per il personale e dei fitti passivi. Il valore di riferimento è posto pari al 10% e influenza la percentuale di turnover solo se l’indicatore relativo alle spese per il personale è superiore all’80%. Questo secondo indicatore è calcolato come rapporto tra le spese fisse e accessorie, comprensive del personale a tempo determinato e della didattica a contratto, e le entrate complessive (ovvero finanziamenti ministeriali più contribuzione studentesca). In questo caso il valore di riferimento è assunto pari all’80%. Gli Atenei che si collocano al di sopra del 10% dell’indebitamento e dell’80% delle spese per il personale possono assumere nella misura massima del 10% delle cessazioni dell’anno precedente; quelli che si collocano sopra all’80% delle spese per il personale e sotto il 10% dell’indebitamento possono assumere nella misura del 20%. Infine gli Atenei che si collocano sotto l’80% delle spese per il personale, indipendentemente dall’indebitamento, possono assumere nella misura del 20%, maggiorata di una quota che premia la distanza tra la sommatoria delle spese per il personale e della quota di ammortamento annua e l’82% delle entrate (contributi statali per il funzionamento più contribuzione studentesca) al netto dei fitti passivi; in nessun caso il turnover massimo può superare il 50% (comma 1 lettera c). Il D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 (la cosiddetta “spending review”), ha modificato l’art. 66 comma 13 della L. 133/2008 introducendo il comma 13 bis, che fissa il limite massimo di turnover possibile per il sistema universitario nel suo complesso al 20% delle cessazioni dell’anno precedente per gli anni dal 2012 al 2014 (limite che sarà poi elevato al 50% per il 2015 e al 100% a partire dal 2016). I due elementi di novità sono quindi rappresentati:

  • da un turnover che dal 50% scende al 20%;
  • dal fatto che la quota del 20% è ora riferita all’intero sistema universitario e non più al singolo Ateneo.

La norma prevede inoltre che il contingente di assunzioni possibili per ogni Ateneo sia stabilito con decreto del Miur in base a quanto fissato dal già richiamato art. 7 del D. Lgs. 49/2012 (percentuali di turnover possibili in base agli indicatori). Il Ministero ha illustrato con nota n. 1176 del 19/07/2012 il sistema operativo per determinare il contingente di assunzioni di ciascuna Università. Attraverso la procedura Proper (sistema informatico messo a punto dal Cineca sotto la direttiva del Ministero allo scopo di raccogliere i dati di ciascun Ateneo ai fini della programmazione e del monitoraggio del personale), il Miur procede alla rilevazione delle cessazioni dell’anno 2011 di ogni Università, calcola il limite massimo di turnover di sistema nella misura del 20%, quantifica gli indicatori “spese per il personale” e “spese di indebitamento” per ciascun Ateneo, determina le percentuali di turnover in base all’art. 7 del D. Lgs. 49/2012 e applica questa incidenza sul 20% totale di turnover per il sistema, in modo da ottenere la quota da assegnare a ogni singolo Ateneo. Questa quota deve essere decurtata delle eventuali assunzioni già effettuate nel 2012 e non computabili sulle programmazioni degli anni precedenti. Nella stessa nota n. 1176 il Ministero ha invitato le Università a non procedere ad assunzioni nelle more di questo procedimento, ad eccezione di quelle derivanti dal piano straordinario degli associati, dai punti organico degli anni precedenti e da finanziamenti esterni. Con scadenza 5 settembre 2012 il Ministero ha quindi avviato le verifiche con gli Atenei sulle cessazioni 2011, nonché la raccolta dei dati per calcolare gli indicatori. Al momento non è nota la tempistica per la comunicazione a ciascun Ateneo dell’assegnazione del contingente di punti organico programmabili per il 2012. Quando il contingente di punti organico sarà stato distribuito dal Miur, è da tener presente che ogni Ateneo, nel suo utilizzo, dovrà perseguire gli obiettivi triennali definiti dal D. Lgs. 49/2012 all’art. 4, ovvero:

  • il numero di professori di I fascia non può superare quello dei professori di II fascia
  • il rapporto numerico tra il personale docente e ricercatore e il personale contrattualizzato a tempo indeterminato deve essere equilibrato e tenere conto delle dimensioni, dell’andamento del turnover e delle peculiarità scientifiche e organizzative dell’Ateneo. Sarà il Miur a stabilire con apposito decreto ancora da emanare (e il cui termine scade a novembre 2012) il valore di questo rapporto; negli Atenei dove i professori ordinari superano il 30% del totale dei professori, il numero di ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 reclutati in un periodo non può essere inferiore al numero di docenti di I fascia reclutati nel medesimo periodo. A questi vincoli si aggiungono inoltre quelli già definiti dalla stessa L. 240/2010:
  • deve essere garantito ai ricercatori a tempo determinato di tipo b (art. 24, comma 3) il cosiddetto meccanismo di “tenure track”, cioè l’assunzione come docenti di II fascia qualora ottengano l’abilitazione scientifica nazionale e la valutazione positiva dell’Ateneo;
  • almeno il 20% delle risorse deve essere destinato alla chiamata di docenti di I e II fascia estranei all’Ateneo (art. 18, comma 4); fino ad un massimo pari al 50% delle risorse destinate al reclutamento di I e II fascia può essere destinato alle chiamate di docenti di II fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nell’Ateneo e che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (art. 24 comma 6).

Per completare il quadro relativo al reclutamento del personale, va segnalato che la stessa L. 240/2010 (all’art. 29 comma 9) ha previsto un piano straordinario per l’assunzione di professori associati, finalizzando per gli anni 2011, 2012 e 2013 una parte delle risorse stanziate con la legge di stabilità. Le assunzioni derivanti da questo piano vanno escluse dalla programmazione del personale.A livello nazionale l’importo finanziato relativamente all’anno 2011 per il piano straordinario associati è stato pari a 13 milioni di euro. Dalla ripartizione sono però stati esclusi gli Atenei con rapporto tra Assegni Fissi e Fondo di Finanziamento Ordinario superiore al limite del 90%. Per l’anno 2012 le risorse previste ammontano complessivamente a 15 milioni di euro, ma al momento il Ministero non ha ancora provveduto alla loro suddivisione tra gli Atenei. E’ tuttavia stato anticipato che nessun Ateneo sarà questa volta escluso dalla distribuzione, anzi è stata ipotizzata l’adozione di un possibile meccanismo di riequilibrio nella ripartizione dei punti in modo da “indennizzare” gli Atenei che non hanno ricevuto finanziamenti l’anno scorso.

Occorre anche ricordare che di norma i punti organico programmati devono essere utilizzati (e quindi dar luogo a prese di servizio) entro l’anno al quale si riferisce la programmazione stessa. Tuttavia finora il Ministero ha sempre prorogato i termini, e pertanto i punti programmati per il 2010 e il 2011 che non abbiano ancora dato luogo a prese di servizio possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2012 (nota Miur n. 884 del 11/06/2012). Considerata l’attuale situazione circa i tempi per la programmazione 2012, appare ragionevole ipotizzare la concessione di un’analoga proroga anche per l’anno corrente. Se un Ateneo disponesse a oggi di punti programmati per il 2010 e il 2011 ancora da utilizzare, deve tener presente che la normativa di riferimento per la programmazione del personale per i due anni in questione era rappresentata dalla L. 133/2008 (art. 66 comma 13 e successive integrazioni e modificazioni). Il quadro legislativo del tempo fissava per ciascun Ateneo il limite massimo di turnover nella misura del 50% delle cessazioni dell’anno precedente e prevedeva che potessero assumere solo gli Atenei con un rapporto tra Assegni Fissi e Fondo di Finanziamento Ordinario non superiore al 90%. Solo un Ateneo che si sia sempre collocato al di sotto di tale limite ha potuto di conseguenza procedere a programmare con cadenza annuale.

Con riferimento alle programmazioni 2010 e 2011, dovevano essere rispettati due vincoli specifici:

  • almeno il 50% dei punti organico era da destinarsi al reclutamento di ricercatori;

fino ad un massimo pari al 20% dei punti organico poteva essere destinato ai professori di I fascia. 

Redazione ROARS - www.roars.it

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