UNIVERSITÀ E SCUOLA

Anvur: l'ennesimo disastro

Come è noto l’ASN, nella sua originaria configurazione, recentemente oggetto di modifica, richiedeva – salvo eccezioni – che le commissioni comprendessero un membro equivalente a ordinario e proveniente da uno dei paesi OCSE.

Al di là dell’assurdità della limitazione del bacino dei possibili commissari ai paesi aderenti all’OCSE, da subito era apparso chiaro che il commissario straniero costituiva uno dei (numerosi) punti deboli del sistema.

Infatti, si sarebbe dovuto verificare che si trattasse di persone che ricoprivano un ruolo analogo a quello di un ordinario italiano, e che le loro competenze fossero riconducibili alle discipline che compongono i settori concorsuali italiani (talora corrispondenti a un settore scientifico disciplinare, talora a una somma di questi).

La verifica di tali requisiti, come si può facilmente immaginare, non è operazione semplice; e un’operazione non semplice moltiplicata per decine e decine di settori concorsuali, rischia inevitabilmente di produrre errori. Errori che possono rivelarsi catastrofici.

Da molte parti, infatti, sono stati sollevati dubbi sulla competenza del commissario straniero e sull’equivalenza del suo ruolo accademico con quello di ordinario. Nel caso del settore concorsuale di diritto privato, la questione pare aver rotto gli argini e rischia di travolgere l’intera procedura.

Infatti, il TAR Lazio, terza sezione, ha ad oggi pronunciato ben 15 sentenze di annullamento relative alla tornata 2012, fondate sull’illegittimità della commissione giudicante.

Il tribunale si è espresso come segue – cito a titolo di esempio da una delle tante sentenze: “Rilevato, infatti, che è fondata, con valore assorbente sul resto, la censura che riguarda la formazione della Commissione giudicatrice mediante il membro straniero, non dotato di qualificazione adeguata al settore relativo al diritto privato – 12/A1 (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 10865 / 14); Considerato che, infatti, in base all’art.16, comma 3, lett. f) – h) della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l’abilitazione e quello relativo ai Commissari mentre il componente OCSE della Commissione di valutazione, Sig. Josè Miguel Embid, risulta Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia; Ritenuto dunque che rientrando il diritto commerciale nel macrosettore 12/B “diritto commerciale, della navigazione e del lavoro”, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della navigazione”, il membro OCSE insegna una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al macrosettore 12/A “diritto privato” (cfr. D.M. n.336 del 2011); che quindi risultano violate le predette norme di cui all’art.16, comma 3, f – h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011; Ritenuto che pertanto il Prof. Embid non poteva far parte della suddetta Commissione; Ritenuto che in conclusione, trattandosi di collegio perfetto, col necessario apporto di tutti i componenti, ovvero di un quorum strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso risulta viziato; Ritenuto, pertanto, che il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni novanta dalla ricezione della presente sentenza”.

La questione è problematica e meritevole di attenzione. Infatti, va tenuto presente che la commissione più volte definita illegittima dal TAR ha operato non una, ma due tornate di Abilitazione nazionale.  A questo punto si pongono alcune domande:

1. Cosa ne sarà della seconda tornata ASN? Qualsiasi candidato respinto potrà tranquillamente impugnare il giudizio certo di vedere accolte le proprie ragioni, almeno in prima istanza (ma non vi sono motivi, allo stato, per ritenere che il Giudice d’appello vorrà discostarsi dall’orientamento di quello di prima istanza).

2. Che ne sarà della prima tornata ASN? Qui si pongono gravi problemi di equità e di diritto: se la commissione non era composta in modo legittimo, è giusto che solo i ricorrenti, e per di più solo i ricorrenti sul punto specifico della competenza del commissario straniero, si vedano assegnati a nuova commissione? Questa è una domanda alla quale non è facile rispondere poiché è evidente che l’eventuale annullamento da parte del MIUR della prima tornata rispedirebbe in purgatorio i candidati abilitati, con l’esito di generare – prevedibilmente – ulteriore contenzioso. Inoltre sono già in corso procedure di reclutamento o avanzamento di carriera che coinvolgono idonei di diritto privato, giudicati da una commissione a quanto pare illegittima. Il risultato però sarà che candidati assegnati a nuova e diversa commissione che si vedano poi dichiarati abili si troveranno in una situazione di svantaggio perché le procedure si saranno già svolte a favore degli abilitati da parte della commissione illegittima.

Insomma, un terribile pasticcio, di difficile soluzione, che nuoce ancora una volta al sistema universitario italiano e che danneggia, in un modo o nell’altro, decine di incolpevoli candidati.

Il che sollecita un’ulteriore domanda: al di là del settore di diritto privato, cosa può accadere per tutti quegli altri settori (e ci sono, a quanto pare) nei quali risulta che il commissario straniero fosse o non qualificato quanto a rango accademico o non competente per il settore concorsuale?

Infine, veniamo alla domanda del titolo. C’è un responsabile? Il che può essere declinato in due modi diversi.

In primo luogo, il ministero dovrebbe intervenire. Le scelte sono senz’altro complesse e difficilissime, ma a questo punto sembra inevitabile un intervento ministeriale. Peraltro, alla vicenda ha già fatto riferimento una risoluzione della VII Commissione della Camera, del 18.6.2014, così come anche diverse interrogazioni parlamentari, allo stato senza risposta alcuna.

In secondo luogo, va segnalato che non si tratta solo di agire, nei limiti del possibile, per sanare iniquità e limitare il contenzioso, ma – pare doveroso – per identificare i responsabili dell’erronea designazione del professor Embid nella commissione di diritto privato.

A questo proposito, pare opportuno ricordare l’art. 7 del DD 27.6.2012, n° 181:

1. “Il commissario di cui all’articolo 1, comma 3, è individuato mediante sorteggio all’interno di un’apposita lista, predisposta dall’ANVUR ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del DPR n. 222 del 2011, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari, in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE, diverso dall’Italia.

2. Nella redazione della lista l’ANVUR assicura il rispetto delle tabelle di corrispondenza di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all’articolo 8 del DM n. 76 del 2012, nonché rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.

3. Le operazioni di sorteggio avvengono tramite procedure informatizzate, validate dal comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 6, del DPR n. 222 del 2011, seguendo le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 4, secondo e terzo periodo, del presente decreto”.

La secca previsione dell’articolo sembra chiarire al di là di ogni dubbio alla negligenza di chi si debba imputare l’odierna, caotica situazione.

Antonio Banfi

Articolo originale tratto da Roars.it

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