IN ATENEO

Il Cun sul costo standard degli studenti

Pubblichiamo un intervento del Cun (Consiglio universitario nazionale) sulla definizione del costo standard unitario di formazione per lo studente in corso che è uno dei parametri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (Ffo).

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893, concernente il «Costo standard unitario di formazione per studente in corso», Il Cun formula le seguenti osservazioni: 

Quanto ai «dati relativi al numero degli studenti in corso»: stante la rilevanza che queste informazioni possiedono, all’interno del modello «costo standard»,è importante assicurare che i dati contenuti nell’Anagrafe nazionale degli studenti siano inseriti e aggiornati dagli Atenei con criteri uniformi a livello nazionale. Il concetto di «iscritto entro la durata normale del corso di studio» (cfr. art.1 Decreto n.893/2014) si presta, infatti, a interpretazioni non univoche. Inoltre, il modello adottato esclude completamente gli studenti fuori corso e tale scelta potrebbe indurre gli Atenei a comportamenti non virtuosi per ridurre il numero degli studenti fuori corso, effetto che dovrebbe, invece, essere ottenuto con altri metodi quali, principalmente, l’orientamento e l’organizzazione dei corsi di studio. Sarebbe pertanto preferibile un meccanismo che pesi in maniera graduata il ritardo con il quale è conseguita la laurea rispetto alla durata normale.

Quanto al «costo del personale docente»: mentre è corretto incrementare il costo quando la numerosità degli studenti supera la numerosità di riferimento, non è possibile considerare ridotto il costo del personale docente per numerosità inferiori a quella di riferimento, in quanto il fabbisogno di docenti necessari per mantenere attivo il corso di studio non cambia. Di conseguenza nelle formule dell’Allegato 3 al decreto n. 893/2014, nel calcolo delle voci a e b,il rapporto Studj/StudjRandrebbe sostituito, per esempio, dal massimo fra questo rapporto e 1. Le questioni legate a basse numerosità di studenti sono più efficacemente affrontate nella fase di accreditamento dei corsi anziché nel calcolo dell’incidenza del costo del personale docente sul costo standard.

Quanto al «costo medio dei professori di seconda fascia e dei ricercatori»: questo dato è dedotto a priori dal costo medio dei professori di prima fascia; sarebbe più corretto calcolarlo separatamente per ciascun Ateneo come avviene per i professori di prima fascia.

Quanto al «costo dei servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente»: esso deve essere calcolato con pesi differenziati per le varie aree disciplinari analogamente a quanto avviene per il costo della dotazione infrastrutturale, dal momento che in questa voce è compresa la spesa per i tecnici di laboratorio, il cui ampio intervallo di variabilità non è adeguatamente rappresentato dalle minime differenze fra le numerosità di riferimento.

 Si osserva inoltre che:                                                                   

  1. a) poiché le numerosità standard di riferimento degli studenti (Allegato 1, Tabella 1, decreto n. 893/2014) sono cambiate in maniera significativa rispetto a quanto previsto da precedenti norme, sarebbe utile esplicitare i criteri seguiti per la nuova determinazione, in particolare per quel che concerne il confronto con le numerosità reali;
  2. b) le numerosità standard di riferimento per i professori e i ricercatori (Allegato 1, Tabella 2, decreto n. 893/2014) andrebbero ripensate nell’ottica della reale ed effettiva consistenza del corpo docente;
  3. c) è opportuno che siano fornite informazioni sui dati e sulle metodologie utilizzate per l’analisi di regressioneriportata nell’Allegato 1, decreto n.893/2014, e per la determinazione del coefficiente 37,5% usato nel costo dei servizi.

Il Consiglio universitario nazionale riconosce infine, come positivo e indispensabile, mantenere nel tempo la stabilità delle procedure per la distribuzione delle risorse. Nondimeno, ritiene necessario che, dopo la prima applicazione di questicriteri, si verifichino sia l’efficacia e la corrispondenza allarealtà del modello sia l’effettiva capacità perequativa del contributo previsto a questo scopo.

 

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