IN ATENEO

Costo standard per studente e FFO: per la Consulta ci sono rilievi di incostituzionalità

Il criterio del costo standard per studente non è costituzionale. Per la precisione, a non esserlo è la definizione del costo standard attraverso cui determinare la distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario tra gli atenei. A dirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza 104/2017, in cui dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 48 (disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei) e dell’articolo 10, comma 1, del Dlgs. n. 49 del 2012, con limitazione alle parole “al costo standard per studente”.

La sentenza non è innocua da un punto di vista legislativo: in tutti questi anni i parametri di distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario si sono basati proprio sul costo standard per studente, entrato in vigore per la prima volta ancora nel 2014 e che da solo alloca una percentuale pari al 20% della quota base dell’FFO. Ora la sentenza della Consulta costringe a mettere mano alla legge per riformularla in modo tale da superare la dichiarazione di illegittimità.

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