IN ATENEO

Legge di bilancio 2017 e FFO: le proposte del CUN

Il Consiglio universitario nazionale (CUN) ha espresso la sua valutazione e inoltrato alcune proposte al governo riguardo alle tasse universitarie, al fondo di finanziamento ordinario (FFO) e ai dipartimenti di eccellenza. Di seguito pubblichiamo le considerazioni del CUN, già inviate al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Sull’esenzione/riduzione delle tasse universitarie per gli studenti produttivi e regolari con basso livello di ISEE familiare 

La legge 232/2016 prevede ai commi 255 e ss. l’esenzione degli studenti produttivi (ossia che hanno conseguito almeno 10 CFU al primo anno e almeno 25 CFU dal secondo anno in poi) e regolari (iscritti entro la durata normale del corso più un anno) dal pagamento di ogni contribuzione studentesca per ISEE familiare inferiore a 13.001 euro e il calmieramento della contribuzione per studenti produttivi e regolari con ISEE familiare fra 13.001 e 30.000 euro.

La norma impone altresì l’esenzione dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non siano beneficiari di borsa di studio (comma 262). Si segnala, inoltre, che non sono espressamente menzionati nella legge gli studenti part-time per i quali le disposizioni normative andrebbero opportunamente adattate.

A fronte di tali nuove norme, valide solo per gli atenei statali, l’art. 1 c. 265 prevede che: “Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 55 milioni di euro per l’anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le  università  statali,  a  decorrere  dall’anno 2017, con riferimento all’anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in  proporzione  al  numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere  dall’anno 2018,  il numero degli  studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso”.

Lo Stato si fa quindi carico, per la prima volta anche se solo parzialmente, del mancato gettito contributivo di studenti borsisti o idonei alla borsa DSU e, a partire dall’a.a. 2017/18, degli studenti produttivi e regolari con ISEE inferiore a 13.001 euro.

È evidente che il provvedimento di esenzione e/o calmieramento è volto a perseguire condivisibili e da più parti auspicate politiche di sostegno al diritto allo studio per gli studenti meno abbienti, nonché ad ottenere effetti di redistribuzione e maggiore progressività del carico contributivo.

Non si può però escludere che alcune università statali potrebbero trovarsi nella condizione di non poter compensare i mancati introiti per il calmieramento o l’esenzione attraverso politiche redistributive della contribuzione studentesca. In tali casi la norma si tradurrebbe in un effettivo minor gettito. Inoltre, lo stimolo indotto dalla legge 232/2016 – e da numerosi altri provvedimenti che disciplinano l’erogazione di servizi di welfare state – a presentare l’ISEE familiare, unito all’obbligo di valutare la produttività studentesca, in prospettiva potrebbe avere come effetto un positivo incremento degli studenti attivi e regolari con ISEE inferiore ai 30.000 euro e, quindi, beneficiari di esenzioni totali o di riduzioni. Ciò potrebbe condurre nel futuro ad un numero maggiore di studenti esentati da ogni contribuzione, con ricadute difficilmente prevedibili sulla sostenibilità economica del provvedimento per gli atenei statali.

Inoltre, poiché sussistono incertezze circa il numero effettivo degli studenti beneficiari di borse di studio (non sempre i dati sono in possesso delle università) e degli studenti con ISEE inferiore a 13.001 euro per gli anni successivi al 2016, è necessario tenere conto che molte università statali potrebbero tutelarsi per il potenziale mancato gettito innalzando eccessivamente la contribuzione studentesca per gli studenti che non rientrino nelle esenzioni citate.

Viste le considerazioni sopra riportate e considerato l’effetto che la cosiddetta “no tax area” sta producendo sui regolamenti per le contribuzioni studentesche, è opportuno aumentare le tutele per gli studenti e per gli atenei rendendo la fascia tra 13.001 e 30.000 euro di ISEE più chiaramente calmierata, garantendo opportune  tutele per gli altri studenti e fornendo a regime un rimborso in FFO coerente con il mancato gettito – da monitorare in itinere – per non compromettere la sostenibilità economica prospettica degli atenei pubblici.

Sul finanziamento ai dipartimenti universitari di eccellenza

Il comma 314 dell’art. 1 della legge 232/2016 istituisce una sezione del FFO denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Al comma 315 si specifica che “Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331”.

Riguardo all’ opportunità di tale misura e alla correttezza metodologica del processo valutativo previsto dal legislatore per premiare tali dipartimenti, si rinvia alle osservazioni del CUN del 14/11/2016 e alla lettera inviata dai coordinatori dei GEV al Ministero, all’Anvur e al CUN nel marzo 2017. Ciò premesso, questo Consesso, ai fini dell’assegnazione del FFO alle università statali, rileva l’incoerenza fra la previsione di risorse quinquennali e il loro vincolo per almeno la metà del totale al finanziamento a posizioni a tempo indeterminato o con tenure track. È noto, infatti, che ai sensi del c. 335 dell’art. 1 una larga parte delle risorse deve essere impiegata per le chiamate di professori esterni all’università cui appartiene il dipartimento (lett. b) e per il reclutamento di RTDb (lett. c).

In analogia con quanto previsto per le convenzioni di cui all’art. 18 c. 3 della legge 240/2010, che per posizioni a tempo indeterminato, richiedono un finanziamento almeno quindicennale, sarebbe opportuno consentire agli atenei con dipartimenti destinatari di tale premialità di fornire, attraverso opportune politiche di accantonamento, una copertura di almeno quindici anni alle posizioni a tempo indeterminato o con tenure track di cui al c. 335, ridimensionandone il numero complessivo.

Sull’indicatore IRAS2

Nell’assegnazione della quota premiale del FFO 2016 sono stati impiegati alcuni indicatori relativi alla VQR 2011-14 che, laddove utilizzati per la distribuzione del FFO fra le università pubbliche per il quadriennio 2017-2020, ossia fino alla pubblicazione dei risultati del prossimo esercizio VQR, genererebbero talune distorsioni. In particolare, l’indicatore IRAS2, che in quota premiale FFO pesava nel 2016 il 20%, presenta una formulazione discutibile poiché, secondo il DM 29.12.2016 n. 998, è così formulato:

Indicatore quali-quantitativo relativo al sottoinsieme delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca presentati dagli addetti alla ricerca che, nel periodo 2011-2014 oggetto di valutazione, sono stati reclutati dall’ateneo o incardinati in una fascia o ruolo superiore. L’indicatore viene calcolato prendendo in considerazione come variabile dimensionale il peso in termini di punti organico dei soggetti reclutati nel periodo di riferimento”.

A tale proposito in questa sede si ribadisce quanto già espresso dal CUN nel documento “Università. Le politiche perseguite, le politiche attese” del gennaio 2017. In particolare, l’indicatore IRAS2 ha generato differenze molto marcate fra università di dimensioni confrontabili che hanno reclutato, in termini di punti organico, nuovi addetti alla ricerca nel periodo 2011-14 in misura molto maggiore rispetto ad altre che hanno effettuato un minor reclutamento per motivi di natura economico-finanziaria o per riallineare il proprio organico rispetto alla popolazione studentesca. Ne discende che gli atenei che hanno puntato su una razionalizzazione complessiva del proprio organico nel periodo oggetto della VQR subiranno nel quinquennio successivo decurtazioni di risorse che sarebbero invece necessarie per mantenere gli organici raggiunti. È pertanto auspicabile che il Ministero inserisca opportuni meccanismi correttivi per evitare di penalizzare per il futuro, già a partire dal FFO 2017, atenei che hanno poco reclutato nel passato, soprattutto laddove i nuovi reclutati, seppur in numerosità limitata, abbiano comunque prodotti della ricerca di qualità elevata.

Tutto ciò premesso, il CUN chiede che nella formulazione del decreto ministeriale di assegnazione del FFO per il 2017 e negli analoghi provvedimenti per gli anni successivi si tengano in considerazione le osservazioni in precedenza formulate al fine di ridurre gli effetti distorsivi che taluni provvedimenti già approvati potrebbero avere in futuro sul finanziamento pubblico del sistema universitario.

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