Una legge, tante interpretazioni, con i tribunali che a volte riservano qualche sorpresa. E non solo quando si dibatte di questioni etiche: dal metodo Di Bella a Stamina, dai Vaccini a Xylella negli ultimi anni non sono mancati i casi in cui le sentenze si sono discostate, e non di poco, dalle posizioni della comunità scientifica. Perché questo accade? Lo chiediamo a Giuseppe Zaccaria, che all’ermeneutica giuridica – ovvero allo studio dell’interpretazione delle norme – ha dedicato la sua attività scientifica e che proprio su questo tema ha recentemente organizzato due giornate di studi che hanno visto la partecipazione di studiosi provenienti da tutta Italia.
Professore, lo vediamo nelle questioni scientifiche ma non solo: spesso i giudici sono in disaccordo. Colpa delle leggi poco chiare?
“La questione è evidentemente complessa: per sintetizzare si potrebbe dire che nel corso di tutto l'Ottocento, e di buona parte del Novecento, ha prevalso un modello che vedeva nell’interpretazione l’applicazione di un semplice sillogismo giuridico. Dati una legge generale e astratta come premessa e un fatto concreto da giudicare, era in teoria semplice applicare la normativa con una normale operazione logico-deduttiva. Questo modello, che è alla base della cultura giuridica europea di Ottocento e Novecento e che affonda le sue radici in un fenomeno storico estremamente corposo come le codificazioni ottocentesche, è però oggi in larga misura andato in pezzi”.
Come mai?
“Nessuno nega il valore del ragionamento e della deduzione logica: quelle che non sono più certe sono le premesse del discorso. Oggi ad esempio legge non è più sinonimo di normativa astratta: spesso si trasforma in un provvedimento particolare, che deve rispondere a esigenze concrete, e per così dire inseguire la realtà. È però evidente che così la legge pone da se stessa le premesse per essere superata, è in qualche modo instabile e destinata ad una vita breve con un respiro corto. C’è poi l'elefantiasi legislativa: viviamo ormai in un mare di leggi, all'interno del quale è ormai diventato un enigma sapere quale sia quella vigente nel caso singolo. Infine rispetto a un tempo non c’è più un sistema gerarchico ben definito delle fonti del diritto”.
“ Oggi la legge non è più sinonimo di normativa astratta: spesso si trasforma in un provvedimento particolare
Vuole spiegarci questo punto?
“Una volta il sistema di procedure produttive di diritto aveva al suo vertice la legge; oggi invece almeno due grandi fattori hanno sgretolato quest’ idea di una piramide gerarchica rigida. Innanzitutto la Costituzione che, come le altre carte fondamentali europee del secondo dopoguerra, è ricca di principi e di valori che devono essere fatti in qualche modo fatti convivere tra loro secondo un ragionevole equilibrio. Un altro fattore è il trasferimento di quote di sovranità, e conseguentemente anche di produzione giuridica, dall'ordinamento nazionale a livelli sopranazionali. È ad esempio il caso dell'Unione Europea, ma c’è anche una serie di corti internazionali, le cui decisioni tendono ad imporsi direttamente anche all'interno degli ordinamenti nazionali. Infine bisogna considerare anche l'organizzazione dei poteri costituzionali, nella quale la magistratura è indipendente non solo come ordine ma anche nei singoli esponenti che la compongono”.
Questo spiega perché si può arrivare a soluzioni diverse?
“Esatto: non c’è più una soluzione obbligata per ogni caso, ammesso che ci sia mai stata, ma spesso vi è una pluralità di soluzioni possibili. È ovvio che in una situazione del genere il fuoco del discorso si sposta decisamente dal legislatore al giudice, che in questo mare magnum è chiamato a decidere quale sia la regola da applicare, e spesso addirittura a costruirla. Il giudice infatti deve sempre rispondere a un’esigenza di giustizia, anche quando non c’è un’unica soluzione che si impone rispetto alle altre, tutte potenzialmente corrette e valide. Il diritto ha sempre bisogno di decisioni, di risolvere i dubbi e dare certezze: ecco che allora entra in gioco la necessità per i giudici di giustificare le loro scelte tramite la motivazione delle sentenze che, come si sa, è un obbligo previsto dall'ordinamento. Una delle caratteristiche del diritto contemporaneo è proprio che ciascuno chiede giustizia: si tratta però una giustizia particolare, personalizzata. Questo apre un grandissimo problema, perché la giustizia dovrebbe sempre ‘parametrare’ le sue soluzioni sulla base di una misura generale: se questa viene completamente meno è chiaro che anche la giustizia e la legalità tendono a dissolversi”.
Quali sono i rimedi?
“Lo stesso ordinamento ovviamente predispone una serie di strumenti: innanzitutto i tre gradi di giudizio, quindi vi è la potenzialità almeno sulla carta di correggere gli errori o comunque di modificare decisioni precedenti. C'è poi un altro punto fondamentale che si è affermato e che collega fortemente gli ordinamenti che chiamiamo continentali, in cui la legge rimane al centro dell'esperienza giuridica, con gli ordinamenti anglosassoni, nei quali invece dominano le sentenze: il cosiddetto vincolo del precedente. I giudici tendono cioè a collegarsi a decisioni precedenti e a tenerle valide: un sistema che in qualche modo assicura una prevedibilità del diritto, sia pure limitata. Oggi questo fenomeno si è esteso perché, soprattutto con la preminenza delle corti costituzionali in tanti Paesi, si è innescato un meccanismo di dialogo a distanza tra i magistrati di tutto il mondo”.
“ Molte ideologie antiscientifiche sono diffuse all’interno della società, di cui anche il giudice fa parte
E nel caso di sentenze in cui entra in causa la scienza? C’è modo di legare i giudici all'opinione prevalente nella comunità scientifica?
“Bisogna anzitutto tener conto del fatto che le conoscenze scientifiche e tecnologiche, a differenza di quanto comunemente si ritiene, spesso non sono pacifiche, perché la scienza è a sua volta il regno della libertà di pensiero e a volte della varietà delle opinioni. Il rapporto tra diritto e scienza può comunque essere risolto dal legislatore (quando ad esempio stabilisce una soglia per il livello di inquinamento o fa rientrare o meno un trattamento tra quelli assicurati dal Sistema Sanitario), altrimenti la decisione spetterà ancora una volta al giudice, il quale di solito nomina i suoi periti e può avvalersi anche dei pareri degli esperti nominati dalle parti del processo. Ecco che allora anche qui c'è un inserimento di conoscenze extragiudiziali all'interno del corpo del diritto nel corso del processo, che non sempre avviene in modo pacifico e può comunque portare a soluzioni differenziate”.
Secondo lei è sufficiente?
“In teoria dovrebbe, in realtà l'esperienza ci ha dimostrato che in alcuni casi, fortunatamente ridotti ma non del tutto assenti, tende a prevalere l'ideologia. Del resto molte di queste ideologie antiscientifiche sono diffuse all’interno della società, di cui anche il giudice fa parte come qualunque persona che legga i giornali e ascolti i media. Certo chi amministra la giustizia dovrebbe essere consapevole della rilevanza e della responsabilità comportati dal suo potere, quindi dovrebbe evitare di far prevalere delle ideologie soggettive – magari anche diffuse – che sono poco attendibili da un punto di vista scientifico. Se cede a tali ideologie il giudice commette sicuramente un arbitrio”.
Come fare in definitiva per un sistema che sia sempre più efficiente e sicuro?
“Possiamo concludere dicendo che negli ultimi 150 anni la metodologia del diritto con un lavorìo immenso è riuscita a individuare almeno tre tipi di controlli. Il primo formale, che tende cioè a capire se la decisione non è contraria alla legge o all'ordinamento in qualche sua parte; il secondo sostanziale, per verificare che essa corrisponda alla giustizia materiale, che non sia cioè ingiusta. Il terzo per controllare che tenga logicamente, che cioè le varie parti che compongono la pronuncia siano coerenti tra loro e con le premesse da cui partono. La difficoltà è tenere insieme questi tre parametri nell'equilibrio del caso concreto: qui sta tutta la difficoltà, la libertà ma anche la bellezza del giudizio”.