Fine vita, la legge del Veneto e i nodi ancora aperti
Con la legge regionale 8 settembre 2026, n. 17, il Veneto ha stabilito le “procedure per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito”. Il Consiglio regionale l'aveva approvata il 2 settembre con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti, dopo che nel gennaio 2024 un primo tentativo si era fermato per un solo voto. Così, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la prima Regione a guida centrodestra a dotarsi di una normativa sul fine vita, ultima tappa di un cammino cominciato sette anni fa con la sentenza 242/2019 della Corte costituzionale e proseguito tra moniti al Parlamento, ricorsi del Governo e iniziative regionali. Il dibattito resta acceso: per alcuni si tratta del riconoscimento di una libertà fondamentale, per altri di una pericolosa apertura verso pratiche eutanasiche.
Ne parliamo con Mariassunta Piccinni, docente di diritto privato e di biodiritto presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali (SPGI) dell'Università di Padova, presidente del comitato etico dello IOV e responsabile dell'Osservatorio per un Diritto Gentile nelle relazioni di cura.
Professoressa Piccinni, partiamo dalle basi: cosa si intende quando si parla di fine vita?
“Di norma ci si riferisce prima di tutto alla richiesta di rifiutare o sospendere cure salvavita: pensiamo a una persona intubata che chiede di essere estubata. Dopo vicende come quella di Piergiorgio Welby è intervenuto il legislatore con la legge 219 del 2017, che regola il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), disciplina la relazione di cura e riconosce il diritto di rifiutare o interrompere anche i trattamenti che tengono in vita.
Altro tema è quello delle cure palliative, che sostengono la persona nelle diverse dimensioni della sofferenza. Sono garantite sempre dalla legge 219, compresa la sedazione palliativa profonda continua: quando il dolore diventa insopportabile la persona può essere accompagnata in uno stato di incoscienza fino al sopraggiungere della morte, cosa comunque ben diversa dall'eutanasia”.
Che differenza c’è tra suicidio medicalmente assistito ed eutanasia?
“Se ne è iniziato a parlare nel 2018, a un anno dalla legge 219, con l'ordinanza 207 della Corte costituzionale sul caso che coinvolgeva Fabiano Antoniani, Dj Fabo, e Marco Cappato. In quel caso la Corte concesse al Parlamento quasi un anno per intervenire; in seguito, di fronte all'inerzia del legislatore, nel 2019 pronunciò la sentenza 242.
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Nel caso del suicidio assistito la persona non chiede di sospendere una cura, ma un aiuto concreto a morire. In questo caso è la persona stessa a darsi la morte assumendo un farmaco letale, potendo quindi cambiare idea fino all'ultimo istante; nell'eutanasia è il medico a somministrarlo. L'eutanasia resta vietata dall'articolo 579 del codice penale, che punisce l'omicidio del consenziente, mentre l'aiuto al suicidio, punito dall'articolo 580, con la sentenza 242 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità in un contesto molto preciso: persona affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. A queste la Corte ha aggiunto alcune condizioni procedurali: la verifica spetta a una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Sull'eutanasia si era tentata anche la via referendaria, ma nel 2022 la Corte ha dichiarato il quesito inammissibile. La questione resta aperta: la Corte non ha mai escluso un intervento del legislatore”.
Nella pratica le due situazioni sono davvero così distanti?
“Spesso la differenza dipende dalla situazione concreta: una persona può essere lucidissima ma in condizioni fisiche che rendono difficile l'autosomministrazione.
Sul piano teorico invece le posizioni sono variegate. In area cattolica il Cortile dei Gentili e la Pontificia Accademia per la Vita tengono ferma la distinzione tra le due pratiche, mentre in ambito laico ad esempio il gruppo di Biodiritto di Trento, che per primo nel 2019 si è espresso collegialmente sul tema, ha scelto l'espressione "aiuto medico a morire" come espressione unitaria, ritenendo le due pratiche equivalenti. Lo stesso vale per gli ordinamenti: la Svizzera ammette solo l'aiuto al suicidio; Belgio e Paesi Bassi consentono l'eutanasia anche per persone non più capaci; la Spagna nel 2021 le ha equiparate, ammettendo l'intervento sulla persona incapace solo se ha espresso prima la propria volontà nelle disposizioni anticipate.
“ Sette anni dopo la sentenza sul caso Dj Fabo, il Veneto disciplina il suicidio medicalmente assistito. Restano però aperte diverse questioni
Perché, a sette anni dalla sentenza, manca ancora una legge nazionale?
“La Corte è intervenuta moltissime altre volte per precisare i requisiti, per esempio sul significato di ‘trattamento di sostegno vitale’, ma non può scrivere una legge organica: per questo ha ripetutamente chiesto al Parlamento di legiferare.
Nella scorsa legislatura il disegno di legge Bazoli, approvato dalla Camera nel marzo 2022, era forse un po' burocratico nel ricalcare il dettato della Corte e non valorizzava a sufficienza la relazione di cura, ma aveva il pregio di essere il frutto di un compromesso ampio tra forze politiche. Con questo parlamento un testo proposto dalla maggioranza stava per passare l'estate scorsa: appariva però molto restrittivo rispetto a quanto era emerso nella giurisprudenza costituzionale, fino a escludere il Servizio sanitario nazionale dalla procedura, destando molti dubbi anche tra gli studiosi. Alla fine è stato rimandato in commissione e si è arenato”.
In questo vuoto si sono mosse le Regioni. Possono farlo?
“La Corte ha chiarito che le strutture sanitarie pubbliche hanno il dovere di attivarsi quando ricevono una richiesta. Con la sentenza del 2019 il malato aveva diritto a che i requisiti fossero valutati, ma poi doveva trovarsi da sé un medico che lo assistesse; le pronunce successive hanno precisato che alle strutture spetta anche il compito garantire una procedura dignitosa.
Le Regioni però non possono definire i diritti fondamentali delle persone: ordinamento civile e penale e livelli essenziali delle prestazioni spettano allo Stato, secondo l'articolo 117 della Costituzione, mentre sulla tutela della salute la competenza è concorrente. Tutte si sono attrezzate con un comitato e con atti di vario tipo, delibere o circolari interne. Alcune hanno scelto la legge regionale: Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e ora il Veneto; anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano e in Umbria se ne discute.
Queste leggi nascono dal modello proposto dall'Associazione Coscioni e sono state ridefinite dopo gli interventi della Corte. C'era il dubbio che ne avessero la competenza; la Corte a questo riguardo si è già pronunciata sulla legge toscana e su quella sarda, entrambe impugnate dal Governo: ha eliminato le norme che toccavano i requisiti di accesso ma ha tenuto in piedi le parti procedurali e organizzative. La peculiarità del Veneto è di essere la prima Regione di centrodestra: adesso bisognerà vedere se il Governo impugnerà anche questa legge”.
“ Commissione medica, comitato etico, cure palliative: la legge definisce un percorso preciso, ma alcuni passaggi sollevano dubbi
Come funziona concretamente la procedura veneta?
“La richiesta va presentata all'ULSS territorialmente competente. In ogni azienda una commissione medica multidisciplinare permanente verifica i requisiti, dopo aver controllato che la persona sia stata informata sulle cure palliative, sedazione profonda compresa, e sul diritto di rifiutare qualsiasi trattamento. La relazione passa poi al comitato etico per la pratica clinica, che esprime un parere; se i requisiti ci sono, la commissione individua il farmaco e le modalità di autosomministrazione. Del resto una legge regionale non può dire di più, altrimenti rischia l'incostituzionalità.
Alcune scelte però mi colpiscono, e non in positivo. La prima è il peso attribuito ai medici palliativisti. La legge dice che la commissione si esprime collegialmente, ma poi prevede che un eventuale discostamento dal parere del palliativista debba essere motivato: una preminenza della quale non si capisce bene la ragione. Come ha sottolineato anche la Società italiana di cure palliative, terapia del dolore e aiuto al suicidio sono infatti percorsi differenti e il medico specializzato in questo ambito non ha competenze specifiche di fronte a una richiesta di questo tipo, se non nella valutazione dell’adeguatezza dell’offerta assistenziale”.
Altri aspetti che non la convincono?
“La composizione della commissione è fissa e non consente di inserire professionisti diversi caso per caso. Su richiesta dell'interessato può partecipare un medico di fiducia o uno specialista, ma solo con funzioni di consulenza e senza prendere parte alla decisione: una scelta di dubbia opportunità che apre profili di legittimità di fronte alla Corte costituzionale, che ha già detto che la verifica dei requisiti va calibrata sul caso concreto. Per fare un esempio non è prevista la presenza necessaria di un oncologo, e questo potrebbe creare delle difficoltà nel caso in cui la richiesta provenga da un paziente affetto da un tumore”.
E il ruolo del comitato etico?
“È l'aspetto che forse mi inquieta di più. Tra i diversi comitati etici per la pratica clinica istituiti in Veneto sono stati indicati come competenti solo quelli delle AULSS del territorio e questa è una scelta che mi pare opportuna. Il ruolo che viene però riservato ai comitati sembra molto burocratico, distante da quello richiesto nella sentenza del 2019: la Corte chiede a una struttura pubblica di verificare tecnicamente i requisiti, ma aggiunge che, data la delicatezza della materia, serve anche un comitato etico a presidio della vulnerabilità della persona, dei suoi diritti e della sua dignità.
Come Osservatorio di Diritto Gentile abbiamo scritto raccomandazioni su questo punto. Di fronte a una richiesta grave come quella di accedere al suicidio assistito occorre un’analisi attenta e approfondita per capire le motivazioni della persona: qualcuno può chiedere di morire perché non riceve cure sufficienti o perché è abbandonato a se stesso. Per questo è necessario stabilire un contatto, comprendere la situazione e il contesto, verificare che la richiesta sia consapevole e, se esprime un bisogno diverso, fare in modo che venga avviato un percorso di cura adeguato. Il compito è proteggere la persona. Nella legge regionale questo ruolo rischia invece di diventare burocratico, quello di un controllore che guarda solo le carte.
“ Non basta verificare requisiti e compilare documenti: la richiesta va compresa dentro la storia e la condizione concreta della persona
Un ultimo elemento merita attenzione: nel formulare il parere i comitati etici devono tenere conto degli indirizzi del Comitato regionale per la bioetica, nominato dalla Giunta. Un ruolo che si presta ad ambiguità: se il Comitato interverrà a dare indicazioni circa i requisiti di accesso (penso ad esempio alla nozione di trattamento di sostegno vitale) questo potrà essere problematico perché si inciderebbe con un atto amministrativo sui diritti fondamentali dei cittadini”.
Suicidio assistito, morte volontaria medicalmente assistita, aiuto medico a morire: le parole contano?
“Credo di sì. ‘Morte medicalmente assistita’ descrive una procedura e resta lontana dalla relazione tra persona e medico. La parola ‘suicidio’ richiama poi un gesto diverso, quello di chi esce dal tessuto sociale senza chiedere aiuto. Nel fine vita abbiamo invece la richiesta di una persona che si trova in una condizione di grave malattia, segnata da sofferenze intollerabili, che cerca la morte perché non ce la fa più a soffrire, e non chiede un aiuto a chiunque ma a chi l'ha professionalmente in cura. ‘Aiuto medico a morire’ restituisce a mio parere l'idea di questa relazione, dentro la quale è possibile rispondere in modo sensato a una richiesta estrema, anche distinguendo all’occorrenza tra richieste proprie e improprie”.
La legge veneta non parla di obiezione di coscienza.
“Dovrebbe prevederla la legge statale, il testo regionale si limita a stabilire che il personale partecipi su base volontaria. A questo riguardo come Osservatorio del Diritto Gentile abbiamo proposto di uscire dalla logica classica dell'obiezione, quella di chi dichiara in blocco di non voler partecipare a una data pratica, per parlare piuttosto di ‘disponibilità di coscienza’, valutata caso per caso: un medico può dire che in quel momento, in quelle circostanze, non se la sente. Penso a casi come quello di Noelia Castillo Ramos, la giovane spagnola rimasta paraplegica dopo un tentativo di suicidio seguito a una violenza sessuale, morta con l'eutanasia nel marzo scorso. Il medico non è un mero esecutore, e in una situazione del genere è legittimo che si interroghi su cosa significhi davvero aiutare”.
Ha ancora senso, in un mondo sempre più dominato dalla tecnica e dalla sfiducia, parlare di relazione di cura?
“Intanto è la legge a richiederla: la 219, i livelli essenziali di assistenza, in particolare quelli riguardanti l’assistenza socio-sanitaria e le cure palliative, nonché la stessa giurisprudenza costituzionale presuppongono una relazione di cura e di fiducia. È vero, nella realtà non è sempre facile costruirla, ma ritengo sia l'unica prospettiva nella quale la professione medica può mantenere il proprio significato. Altrimenti questa in futuro rischierà di essere progressivamente sostituita dalla tecnologia, e il medico ridotto a fornitore di prestazioni on demand. In un trattamento alla fine della vita invece spesso si chiede di essere accompagnati, ascoltati e aiutati anche a dare un significato a ciò che sta vivendo. Ed è proprio questo che oggi, non di rado, manca ancora”.