SOCIETÀ

Operazione trasparenza per le amministrazioni pubbliche

È entrato in vigore il 20 aprile 2013 il Dlgs 33 del 14.03.2013, subito ribattezzato "Decreto semplificazione” o “Decreto trasparenza”: una definizione, questa, che caratterizza bene gli obiettivi dichiarati di un provvedimento che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni e dati in loro possesso e stabilisce il diritto per chiunque sia interessato di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, attraverso la modalità della richiesta di accesso civico (art. 5).

Si recepisce così un principio sostanziale: i dati, le informazioni e i documenti in possesso delle amministrazioni sono un patrimonio collettivo, un bene pubblico, e come tale devono essere liberamente accessibili. "Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di   utilizzarli e riutilizzarli"(art. 3).

Nella stesura definitiva sono state accolte le osservazioni del Garante della privacy che aveva chiesto l'esclusione di alcune categorie di dati sensibili, e in particolare di quelli da cui si possano ricavare informazioni su stato di salute o situazione di disagio economico-sociale, mentre su richiesta della Conferenza Unificata (Regioni, province e Comuni) si è introdotta la pubblicazione dei dati sul livello del benessere organizzativo interno alle pubbliche amministrazioni e sulle indagini di customer satisfaction.

La modalità di diffusione delle informazioni prevista è anzitutto digitale, e comprende l'impiego delle tecnologie dell'accesso aperto: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’art. 5 sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale […] e sono liberamente riutilizzabili […] senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità” (art. 7).

I punti essenziali, e quelli maggiormente innovativi, del decreto:

  • obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti; procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati in materia sanitaria, nomine dei direttori generali, accreditamenti delle strutture cliniche;
  • definizione di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle Pa, per favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • principio della totale accessibilità delle informazioni, sul modello del Freedom of information act (Foia) statunitense, che garantisce l’accessibilità dei cittadini ad atti o dati delle Pa;
  • nuovo istituto del diritto di accesso civico, che mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e Pa e a promuovere il principio di legalità e di prevenzione della corruzione;
  • obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
  • piano triennale per la trasparenza e l’integrità, parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione.

Il decreto fa parte di un insieme organico di atti normativi focalizzati sulla pubblicità dei dati prodotti dalla Pa come atto dovuto verso i cittadini, allineato e connesso ad altri due decreti precedenti.

Spetta ora al nuovo Parlamento, senza dover necessariamente aspettare che sia il governo Letta a occuparsene di sua iniziativa, premere affinché le norme di attuazione vengano recepite e le istituzioni pubbliche adottino velocemente i disposti in materia di trasparenza e accesso aperto. Su Wired è possibile trovare una sintesi delle posizioni delle diverse forze politiche rispetto agli OpenData e all'accessibilità delle informazioni, come riportate nei rispettivi elettorali. Per avere un quadro di massima della portata di questi provvedimenti, però, dovremo vedere come si articolano fra loro e se vi siano dubbi o obiezioni in merito: questioni che affronteremo nella seconda parte di questo articolo. (1/ continua)

Antonella De Robbio

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