UNIVERSITÀ E SCUOLA

Atenei e pubblica amministrazione, cosa cambia?

Il nuovo anno accademico è alle porte, e le novità per il mondo universitario sono numerose. Mentre i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario 2014 del Miur prefigurano (se saranno confermati nel provvedimento definitivo) forti cambiamenti nella suddivisione delle risorse tra gli atenei, da poco più di un mese è in vigore la legge di conversione del “decreto pubblica amministrazione”, che tocca molti aspetti riguardo allo status del personale, il reclutamento dei docenti, la didattica. Ricapitoliamo i punti fondamentali oggetto di modifica.

Trattenimento in servizio. La legge ha eliminato la facoltà, per tutte le categorie del personale universitario, di chiedere la permanenza biennale in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. I trattenimenti in servizio già efficaci al 25 giugno scorso (data dell’entrata in vigore del decreto legge) si dovranno concludere al massimo entro il 31 ottobre; i prolungamenti disposti in precedenza i quali, al 25 giugno, non erano ancora efficaci sono revocati.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. L’ateneo di appartenenza può disporre, in via unilaterale, la fine del rapporto di lavoro per il personale che maturi i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento: la risoluzione unilaterale è divenuta un’opzione permanente per le amministrazioni pubbliche. Tra le categorie esentate, però, c’è quella dei professori universitari, i quali dunque non sono toccati da questa disposizione (che si applica invece alle altre categorie di personale degli atenei).

Turn over. In sede di conversione è stato approvato un emendamento che inserisce le università tra i soggetti esentati dalle nuove norme sulle assunzioni. Agli atenei, perciò, continua ad applicarsi la disciplina in vigore prima del “decreto PA”: turn over pari al 50% per l’anno in corso e per il 2015, 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% a partire dal 2018.

Chiamate dirette di professori. Il nulla osta del Miur sulle chiamate dirette di docenti da parte degli atenei non dovrà più essere preceduto dal parere di una commissione nominata dal Cun: l’organo che si pronuncerà preventivamente sarà invece la commissione per l’abilitazione scientifica competente per il settore per il quale la chiamata è proposta. Il parere dovrà essere emesso entro trenta giorni dalla richiesta.

Scuole di specializzazione mediche. Entro il 31 dicembre 2014 il Miur dovrà pubblicare il decreto con cui viene ridotta la durata dei corsi di formazione specialistica. La modifica dell’ordinamento didattico entrerà in vigore con l’approvazione del bando di concorso 2014/2015, che dovrebbe uscire entro febbraio del prossimo anno. Nessuna variazione invece per gli specializzandi che intendono concorrere ai posti previsti dal bando 2013/2014, pubblicato lo scorso agosto: le prove si terranno a fine ottobre, e i vincitori saranno gli ultimi (salvo proroghe) a iscriversi alle scuole secondo l’attuale ordinamento. Tuttavia, una volta approvate le nuove norme, gli specializzandi il cui percorso formativo sia già iniziato saranno liberi di decidere se proseguire secondo le vecchie regole oppure optare per il nuovo ordinamento. L’unica eccezione è prevista per coloro che nell’anno accademico 2014/2015 frequenteranno l’ultimo anno del loro corso, i quali dovranno necessariamente concludere secondo le regole del vecchio ordinamento. Confermato, infine, lo stanziamento di risorse aggiuntive per 47,8 milioni per il triennio 2014-2016, che permetteranno di aumentare i posti a concorso.

Abilitazione scientifica nazionale. Le proroghe, anzitutto. Le commissioniper l’Asn 2013 possono prolungare i lavori fino al 30 settembre 2014; è prorogata al 30 giugno 2015 anche la scadenza per le chiamate di professori associati relative al piano straordinario 2012/2013.

Molte sono le modifiche che incidono sui meccanismi dell’abilitazione scientifica: ricordiamo le principali, fermo restando che ogni variazione procedurale dovrà essere recepita nel dpr 222/2011, il regolamento che disciplina nel dettaglio il conferimento dell’abilitazione. La durata dell’abilitazione viene portata a sei anni. Le domande non dovranno più rispettare termini di presentazione prestabiliti; verrà invece definita una scadenza inderogabile entro la quale ogni domanda dovrà essere valutata. Viene individuato inoltre un orizzonte temporale preciso per la nuova procedura di abilitazione scientifica 2014: il termine per l’indizione è il 28 febbraio 2015, previa revisione del dpr 222/2011. Chi non è riuscito a ottenere l’abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 potrà presentare una nuova domanda solo dall’1 marzo 2015.

In generale, chi fallisce l’abilitazione in una tornata non potrà presentare una nuova domanda per gli stessi settore e fascia (o fascia superiore) per i dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda non accolta; qualora invece abbia successo, il candidato non potrà presentare una nuova domanda (sempre per i medesimi settore e fascia oppure fascia superiore) finché non siano trascorsi quattro anni dall’ottenimento dell’abilitazione. I nuovi criteri per l’abilitazione dovranno essere definiti con decreto del Miur sulla base dei pareri di Anvur e Cun. La commissione istituita per ciascun settore concorsuale, che avrà durata biennale, comprenderà cinque professori ordinari che dovranno rappresentare, secondo un criterio proporzionale, i diversi settori scientifico-disciplinari.

In sintesi, all’efficacia immediata delle norme in materia di rapporto di lavoro si contrappongono i due nodi delle specializzazioni mediche e, soprattutto, dell’abilitazione scientifica, che richiederanno, di qui alla fine dell’anno o poco oltre, complesse e delicate disposizioni applicative.

Martino Periti

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