UNIVERSITÀ E SCUOLA

Valutazione della didattica: non è semplice come sembra

Il Cun ha criticato il Dm 47/2013, la base normativa del sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento. Sull’argomento, l'opinione del docente di Padova, Andrea Stella, coordinatore della commissione didattica del Cun.

In questi giorni, in tutte le università italiane ci si confronta con le contabilità di Ava, passaggio indispensabile per accreditare la propria offerta didattica. Molti colleghi, però, ignorano che la normativa di Ava trova la sua base normativa nel Dm n. 47 del 30 gennaio 2013. Ebbene, quali sono le criticità specifiche del Dm 47 che hanno indotto il Cun a dedicarvi una raccomandazione alquanto critica?

La valutazione della didattica è cosa complicata e, se fatta bene, anche costosa, ma è un passaggio obbligato per garantirne la qualità. Da molti anni i paesi Ocse più attenti hanno assunto piena consapevolezza dell’importanza della valutazione, vi stanno dedicando grande attenzione e destinando adeguate risorse. Per questo motivo iMinistri Europei responsabili per la formazione superiore hanno incaricatol’European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqua) di predisporre il documento Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, da assumere a modello di ogni sistema di Quality Assurance nazionale.

Il modello proposto nel documento Standards and Guidelines è fondato sul rapporto dialettico e costruttivo tra autovalutatori e esperti valutatori esterni, che si realizza principalmente nelle visite in loco;per essere efficace e produrre risultati positivi è necessario che il processo di valutazione veda il coinvolgimento attivo, diretto e convinto delle Università e delle persone coinvolte.

Per l’Italia, che ha “scoperto” l’esigenza della valutazione della didattica con grave e colpevole ritardo, è una sostanziale novità che non fa parte della tradizione della nostra formazione superiore e che, non rientrando nel nostro Dna, richiede una graduale e progressiva adesione.Perciò un sistema efficace di Quality Assurance non può essere messo in piedi in maniera affrettata, improvvisata e indipendente dal contesto in cui opera. Se dovesse inoltre diffondersi la convinzione che la valutazione si traduce in burocratici adempimenti e nella compilazione di una modulistica che nessuno è in grado di analizzare seriamente o che, peggio, viene “guardata” da un computer, si andrebbe verso l’affossamento dell’intero processo.Bisogna perciò evitare di ridurre la valutazione entro rigidi schemi a verifica automatica, lasciando ampio margine di flessibilità e autonomia e prevedere una tempistica che permetta agli Atenei di operare con la necessaria profondità, dato che tempi troppo stretti portano inevitabilmente a processi indifferenziati, affrettati, superficiali e ridotti a puro formalismo.

In breve le principali, ma non uniche, criticità contenute nel sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento previsto dal Dm 47/2013, che il Cun ha messo in evidenza nella propria Raccomandazione, sono: -  un processo avviato in maniera affrettata e improvvisata, senza lasciare agli Atenei i necessari tempi di riflessione e di elaborazione; - una modalità di valutazione dell’offerta formativa, sostanzialmente fondata sui numeri, difforme dai modelli consolidati in sede internazionale; - l’esiguità delle risorse a disposizione che costringono a prevedere modalità di valutazione incongrue.

Nella sua raccomandazione, il Cun sottolinea la disparità di trattamento tra Atenei statali e non statali. In che cosa consiste questa disparità e perché essa viene criticata dal Cun?

L’obiettivo dichiarato dal Dm 47/2013, del tutto condiviso da parte del Cun, è il miglioramento della qualità dell’offerta didattica del sistema universitario italiano. Tale sistema comprende tutte le università, statali e non statali, che rilasciano titoli di studio aventi il medesimo valore legale; pertanto i corsi di studio offerti da università non statali devono garantite uguali livelli di qualità e devono quindi soddisfare uguali criteri; appare perciò illogica e incomprensibile la differenziazione stabilita nel decreto fra requisiti di docenza per i corsi di studio, offerti con la stessa modalità dalle università statali e non statali. Per lo stesso motivo è illogica l’esclusione delle università non statali dal requisito sulla sostenibilità della didattica.

Nella raccomandazione Cun, la radice delle criticità del Dm 47/2013 viene individuata nel modello “autorizzativo” che è sotteso dal decreto e dal sistema Ava. Cosa si intende per modello “autorizzativo” è perché lo si ritiene inadeguato?

Il processo stabilito dal decreto prevede un accreditamento iniziale, che meglio sarebbe chiamare autorizzazione preventiva, fondato sulla verifica del rispetto di parametri puramente numerici, e un accreditamento periodico che corrisponde alla conferma dell’autorizzazione, sulla base della verifica del mantenimento di tali parametri. Soltanto i corsi di studio che rispettano i requisiti stabiliti sono “autorizzati” ad essere attivati. Con il modello “autorizzativo” vengono meccanicisticamente verificati a priori alCuni indicatori numerici, quali la presenza di un determinato numero di professori e la disponibilità di idonee strutture, ma si rinuncia a entrare nel merito specifico di ogni singolo corso di studio per verificare se tali indicatori si traducono effettivamente in qualità. Il decreto conserva sostanzialmente l’impostazione di natura autorizzativa degli scorsi anni, che si è dimostrata del tutto inadeguata e insufficiente a garantire la qualità, e che la nascita dell’Anvur avrebbe dovuto consentire di abbandonare.

Si continua in realtà a perseguire l’idea che la valutazione di processi complessi, come sono quelli collegati all’offerta formativa degli Atenei, possa essere ricondotta a semplici indicatori numerici, che divengono così strumenti di controllo molto rassicuranti, perché ad essi viene attribuito il carattere di oggettività e imparzialità ed hanno il pregio di essere poco onerosi per chi è chiamato a valutare; ma una scelta che pretende di fondare la valutazione su dati puramente numerici è in realtà illusoria perché avvia un processo involutivo che ci porta fuori rotta rispetto ai paesi più Avanzati.

Il modello “autorizzativo” si contrappone ad un cosiddetto modello “valutativo”. Anche in questo caso: cosa si intende per modello “valutativo” e perché il Cun ritiene che sia il contesto corretto entro il quale collocare le procedure di autovalutazione, valutazione e accreditamento?

Per modello “valutativo” si intende un processo articolato, che comprende l’autovalutazione di ogni singolo corso di studio, documentata da un rapporto di autovalutazione/riesame, la visita in loco da parte di esperti valutatori esterni competenti per disciplina e la conseguente stesura del rapporto di valutazione, nel quale sono indicati i punti di forza e di debolezza e sono suggerite le azioni necessarie per il miglioramento. Lo scopo dell’intero processo non è tanto quello di fornire una sentenza che determini la chiusura o menodel corso, quanto quello di migliorarne progressivamente la qualità. Il modello “valutativo” si propone dunque di entrare nel merito di ogni corso di studio e verificare gli effettivi risultati conseguiti o, come si usa dire gli outcomes, attuando un processo in linea con il documento Standards and Guidelines.

Si può anche aggiungere che il progressivo riconoscimento dell’autonomia agli Atenei rende necessaria la parallela creazione di un sistema di “Quality Assurance” che ne faccia da contrappeso, mettendo in atto strumenti di valutazione del corretto esercizio dell’autonomia stessa. Ma, come già detto, è necessario superare i vincoli derivanti dalla meccanica applicazione di rigidi e indifferenziati parametri posti ex-ante, e transitare rapidamente da un modello “autorizzativo” a un modello “valutativo”.

Quali possono essere le conseguenze del Dm 47/2013 e del relativo sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento. Dobbiamo veramente preoccuparci?

L’impianto prevalentemente autorizzativo del decreto, basato su accreditamenti concessi in base a criteri numerici applicati indipendentemente dal contesto, avrà come prevedibile primo effetto un ridimensionamento dell’offerta didattica universitaria, in buona misura indipendentemente dalla qualità. Infatti il decreto interviene in un momento in cui l’evoluzione del personale docente delle università è dettata quasi esclusivamente dall’andamento dei pensionamenti e gli Atenei, a causa di vincoli finanziari e legislativi, non sono in grado, se non in minima parte, di ricoprire i posti resi vacanti e di indirizzare il proprio sviluppo sulla base di scelte programmatiche.

L’insistere su vincoli numerici a priori, senza tenere conto della realtà in cui si opera, porterà alla chiusura di corsi di studio validi e molto frequentati in modo indipendente dalla qualità effettiva dell’offerta formativa e lascerà in vita corsi di studio dei quali si potrebbe tranquillamente fare a meno.

L’esperienza degli anni passati porta anche a prevedere che gli Atenei, per salvaguardare la propria offerta formativa, saranno indotti a modificare gli ordinamenti in modo indipendente dalla qualità effettiva dei corsi di studio, e a sollecitare cambiamenti di settore scientifico disciplinare dei propri docenti esclusivamente per rispettare i parametri.

Che fare allora? Quali sono le “azioni necessarie” che il Cun propone al decisore politico?

La via maestra per perseguire efficacemente l’obiettivo del miglioramento della qualità dell’offerta didattica del sistema universitario italiano consiste nel restituire piena autonomia degli Atenei in fase di programmazione e realizzazione dei propri corsi, alla quale deve fare da contrappeso una seria e generalizzata valutazione dei corsi e dei risultati ottenuti, ponendosi come obiettivo a breve termine l’abbandono del modello “autorizzativo” ancora prevalente nel Dm 47/2013.

Si tratta inoltre di stabilire modalità convergenti rispetto ai processi di valutazione consolidati nei paesi Ocse più Avanzati, riducendo progressivamente la distanza che ancora ci tiene lontani da tali modelli, procedendo con una tempistica realistica che permetta agli Atenei di implementare correttamente e di fare propri i processi di auto-valutazione, valutazione e riesame.

Per questo si rende anche necessario destinare risorse finanziarie aggiuntive in maniera molto più consistente rispetto a quelle oggi disponibili, sia per formare valutatori sia per procedere alle visite in loco; purtroppo l’esperienza pregressa, l’attuale situazione di limitazioni finanziarie e la struttura complessiva del decreto portano a prevedere invece una prevalente persistenza del modello “autorizzativo”.

Redazione Roars

© 2018 Università di Padova
Tutti i diritti riservati P.I. 00742430283 C.F. 80006480281
Registrazione presso il Tribunale di Padova n. 2097/2012 del 18 giugno 2012