SOCIETÀ

90 anni di Patti Lateranensi: tra libertà di culto e privilegi fiscali

La mattina del 20 settembre 1870 le cannonate dell'esercito italiano, guidate dal generale Cadorna, aprivano una breccia nelle mura aureliane, a una cinquantina di metri da Porta Pia. Roma veniva annessa al Regno d'Italia e l'anno successivo ne diveniva la capitale. La battaglia segnò la fine dello Stato Pontificio, territorio da cui la Santa Sede esercitava il proprio potere temporale da più di un millennio.

Papa Pio IX decise di non riconoscere la sovranità italiana su Roma. Nel 1871 il parlamento promulgò la legge delle Guarentigie, ispirata al principio pronunciato da Cavour “libera Chiesa in libero Stato”. Il pontefice rispose nel 1874 con il “non expedit”, il divieto rivolto ai cattolici di partecipare alla vita politica del Regno d'Italia. Così come i suoi successori, Pio IX non poteva concepire la separazione del potere spirituale da quello temporale e la natura unilaterale della legge delle Guarentigie. Serviva quanto meno un accordo bilaterale.

Nasceva così la cosiddetta “Questione romana” che rimase insanata per circa 60 anni, durante i quali, ogni anno, il 20 settembre venne celebrato come festività nazionale. Fino all'11 febbraio 1929, quando vennero firmati nel Palazzo di San Giovanni in Laterano, dal capo del governo Benito Mussolini e dal Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Gasparri, i Patti Lateranensi. Si chiudeva così la “questione romana” e si apriva la fase della “conciliazione”.

Cosa stabiliscono i Patti

I Patti si compongono di due parti: un Trattato e un Concordato. Il primo definisce i reciproci rapporti sul piano del diritto internazionale, mentre il secondo disciplina i rapporti tra Stato italiano e confessione cattolica.

In verità già nell'articolo 1 del Trattato viene stabilito che la religione cattolica è la sola religione di Stato. La Santa Sede riconosce lo Stato italiano e la sua capitale, Roma; lo Stato italiano riconosce la nascente Città del Vaticano come Stato sovrano e indipendente. Al Trattato è allegata una Convenzione finanziaria che prevede il versamento di una somma da parte dello lo Stato italiano alla Santa Sede, come riparazione per aver perso i territori dello Stato Pontificio.

Il Concordato stabilisce invece che la religione cattolica deve venire insegnata come “fondamento e coronamento” dell'istruzione pubblica, sia nelle scuole elementari sia medie, da insegnanti “muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’Ordinario diocesano”. Tra le altre cose vengono stabiliti gli effetti civili del matrimonio canonico, l'esenzione dal servizio militare per i sacerdoti e la legittimità a operare per organizzazioni quali l'Azione cattolica.

È invece nell'articolo 17 del Trattato che vengono stabilite le esenzioni fiscali per la Chiesa cattolica: “Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente”.

Patti Lateranensi in Costituzione

Nel 1947 la neo-eletta Assemblea costituente inserisce i Patti Lateranensi in Costituzione (allora articolo 5), oggi riportati nell'articolo 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

La presenza dei Patti in Costituzione appare tuttavia un trattamento privilegiato, per la religione cattolica, che risulta in contrasto con altri articoli di una Costituzione laica e pluralista, come recita l'articolo 3, secondo cui “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

E l'articolo 8: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

Revisione del Concordato

Proprio in virtù del trattamento privilegiato che veniva riservato alla confessione cattolica, nel 1984 il presidente del Consiglio Bettino Craxi e il cardinale Agostino Casaroli firmano a Villa Madama a Roma una versione rivista del Concordato. La religione cattolica non è più la sola religione di Stato; lora di insegnamento della religione cattolica nelle scuole, fino a quel momento obbligatoria, viene resa facoltativa; viene inoltre introdotto un nuovo metodo di sostentamento per la Chiesa, l’8 per mille.

Ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può esprimere una preferenza per la destinazione dell’8 per mille del gettito Irpef, scegliendo tra tredici organizzazioni religiose, tra cui la Chiesa cattolica. In questo meccanismo, la mancata formulazione di un’opzione non viene presa in considerazione nella ripartizione della somma totale: l’intero gettito dell'8 per mille viene ripartito in base alle sole scelte espresse.

Alcune critiche

Secondo i dati del Ministero di Economia e Finanza, nella ripartizione del 2018, che fa riferimento ai redditi del 2014 dichiarati nel 2015, su un totale di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro, alla Chiesa cattolica è stato assegnato circa 1 miliardo di euro, l'81,2% del totale, a fronte del fatto che solo il 35,5% di più di 40 milioni di contribuenti abbia espresso una preferenza per la Chiesa cattolica.

 

Questo meccanismo di ripartizione è stato più volte criticato, anche dalla Corte dei Conti, che nell'ottobre 2018 (come già aveva fatto nel 2014, 2015 e 2016) identificava tra le criticità più rilevanti della normativa vecchia ormai di più di 30 anni “la problematica delle scelte non espresse”.

Un'altra questione da tempo dibattuta riguarda l'esenzione dal versamento dell'imposta sugli immobili. A novembre 2018 la Corte di giustizia europea ha stabilito (annullando due sentenze precedenti, della Commissione del 2012 e del Tribunale Ue del 2016) che lo Stato italiano deve recuperare l'Ici (Imposta comunale sugli immobili) non versata dalla Chiesa nel periodo che va dal 2006 al 2012, per un totale di più di 4 miliardi di euro, secondo le stime dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Il ricorso era stato promosso dalla Scuola elementare Montessori di Roma e sostenuto dai Radicali.

Poiché l'Ici è stata istituita nel 1992, un completo recupero delle imposte non versate ammonterebbe, secondo le stime, a quasi 14 miliardi di euro. La Corte europea non ha invece accolto la richiesta per il recupero dell'Imu (Imposta municipale unica), introdotta dal governo Monti.

L'esenzione dall'Ici non è un privilegio esclusivo di cui gode la Chiesa cattolica. Una lunga lista di enti non commerciali ne trae beneficio, tra cui organizzazioni di volontariato, fondazioni, onlus, ong, pro loco, patronati, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie, istituti previdenziali e associazioni sportive dilettantistiche (legge 504 del 30 dicembre 1992). Il principio secondo cui un ente è esentato dal pagamento del tributo sull'immobile ha a che fare con la sua funzione in campo assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo o sportivo. Ne sono esenti anche edifici adibiti ad attività religiose e di culto.

La sentenza della Corte europea ha tuttavia riconosciuto che i ricorrenti, una scuola elementare, erano situati “in prossimità immediata di enti ecclesiastici o religiosi che esercitavano attività analoghe” e dunque l’esenzione Ici li poneva “in una situazione concorrenziale sfavorevole (…) e falsata”.

Molto criticata è anche la riduzione del 50% dell'Ires, l'imposta sul reddito delle società (introdotta nel 2003), di cui godono gli enti ecclesiastici (12% anziché 24%). Nel maxiemendamento alla manovra finanziaria di fine 2018 l'attuale governo ha però inserito una misura che porrebbe uno stop alle agevolazioni Ires per la Chiesa: si parla di un recupero di circa 1 miliardo di euro l'anno.

Un'altra esenzione è quella dall'Irpef, per tutti i lavoratori della Santa Sede e della Città del Vaticano (almeno duemila persone tra giornali, radio, tribunali ecclesiastici, segreterie e congregazioni).

Un'inchiesta dell'Espresso del 2011 aveva quantificato in 2,5-3 miliardi di euro annui i soldi che lo Stato potrebbe recuperare dalla Chiesa. Oltre alle esenzioni fiscali, in questo computo rientrano gli 800 milioni di euro circa per gli stipendi di circa 25.000 insegnanti di religione, il cui incarico nelle scuole pubbliche deve essere approvato dal vescovo. E vi rientrano anche i finanziamenti alle scuole paritarie e alle università private, circa 500 milioni di euro, nonostante l'articolo 33 della Costituzione voglia che enti privati che si occupano di educazione lo facciano “senza oneri per lo Stato”.

È difficile tuttavia stimare con esattezza questi costi, poiché nè la Cei (Conferenza episcopale italiana) nè lo Stato si impegnano a renderli noti. Secondo icostidellachiesa.it, il sito curato da Uaar (Unione atei agnostici razionalisti, fondata a Padova nel 1986), gli stipendi per coloro che insegnano la religione cattolica nelle scuole arrivano a 1,2 miliardi di euro e la stima aggiornata dei costi annui per lo Stato della Chiesa cattolica ammonta a circa 6,6 miliardi di euro.

L'articolo 8 della Costituzione prevede che le rappresentanze delle confessioni religiose diverse dalla cattolica possano stipulare con lo Stato italiano delle intese che ne regolino i rapporti.

Ad oggi le intese approvate ai sensi di questo articolo sono 12: tra le altre figurano la Tavola valdese, l'Unione Comunità Ebraiche in Italia (Ucei), la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Celi), l'Unione Buddista italiana (Ubi) e l'Unione Induista Italiana, mentre ad oggi non si ha ancora un'intesa con i rappresentanti della religione islamica.

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