SOCIETÀ

Pnrr: il sistema ReGiS e il principio "climatico" DNSH

In questi mesi è capitato spesso di parlare del Pnrr e dei suoi relativi dati. Queste sono informazioni necessarie per capire come e dove vengono spesi i fondi elargiti dal piano Next Generation EU. Informazioni che però troppo spesso sono arrivate con grave ritardo o presentano errori ed anomalie al suo interno. C’è un portale (italiadomani.gov.it) che racchiude tutti questi dati e che consente di poterli scaricare e monitorare. Lo fa rilasciandoli attraverso la licenza CC-BY-4.0, cioè quella licenza creative commons che permette di condividere, riprodurre, distribuire il materiale con qualsiasi mezzo e formato, ma anche di modificarlo per qualsiasi fine, anche commerciale. L’unica condizione è quella dell’attribuzione. Questo è proprio il lavoro che più volte abbiamo fatto in questi mesi, analizzando sia i macro dati nazionali che i dati locali della regione del Veneto, in collaborazione con l’Osservatorio civico sul Pnrr del Veneto.

Il sistema ReGiS

Il 13 giugno scorso su italiadomani.gov.it sono apparsi nuovi dataset riguardanti proprio i dati ReGiS, cioè quel sistema, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato che rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell’attuazione possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale sistema è previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021 e quindi di fatto ha l’obiettivo proprio di monitorare e diffondere tutti i dati del Pnrr.

L’aggiornamento del portale dovrebbe avvenire mensilmente, anche se sappiamo già che la relativa pubblicazione su italiadomani.gov.it fino ad ora non ha seguito questa tempistica. L’aggiornamento poi viene effettuato principalmente da due figure: i soggetti attuatori, cioè appunto quei soggetti come regioni, province, comuni o aziende private a cui sarà erogato l'importo necessario per la realizzazione del singolo progetto e le Unità di Missione Pnrr. I primi dovranno caricare i dati di propria competenza entro i primi 10 giorni successivi alla conclusione del mese oggetto di monitoraggio, mentre le seconde, istituite presso le Amministrazioni titolari, avranno 20 giorni di tempo per procedere con la validazione dei dati caricati. 

Come si legge nelle linee guida per il monitoraggio del Pnrr, le Amministrazioni centrali titolari di misura Pnrr, sono responsabili del monitoraggio dell’attivazione delle risorse e della selezione dei progetti e dei relativi soggetti attuatori. Inoltre sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le stesse amministrazioni centrali poi, devono validare i dati inseriti dai soggetti attuatori. Tutto ciò avviene proprio attraverso il sistema ReGiS che ha una struttura articolata in tre sezioni. Ci sono le “Misure (investimenti o riforme)” dove vengono registrate tutte quelle informazioni  sulla programmazione, cioè la classificazione per missioni/componenti, le risorse finanziarie, i cronoprogrammi di spesa, le milestone e target di riferimento, il tagging climatico e digitale, indicatori comuni UE, e altri indicatori. Ci sono poi i “Milestone e Target” in cui si verifica lo stato di avanzamento sia a livello di pianificazione che di attuazione. Infine ci sono i “Progetti”, cioè il luogo in cui i soggetti attuatori registrano tutte quelle informazioni necessarie sui progetti di loro riferimento. È qui che troviamo il Codice Unico progetto (CUP), il Codice Locale Progetto (CLP), e lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti afferenti a ciascuna misura di investimento del PNRR. Sempre qui poi, si registrano le informazioni relative ai soggetti destinatari e realizzatori, verificando il rispetto dei requisiti quali il rispetto del DNSH

Il principio DNSH

C’è un principio cardine che è divenuto pilastro centrale di Next Generation EU, cioè quello che i progetti finanziati non debbano arrecare nessun danno significativo all’ambiente, da qui il nome Do No Significant Harm (DNSH).  L’accesso ai finanziamenti è infatti condizionato al fatto che i Piani nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non arrechino un danno significativo all’ambiente. In pratica tutti i progetti e le riforme inseriti e proposti nel Pnrr sono stati valutati considerando sei diversi criteri ambientali. Il primo dice che un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG), il secondo che non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni, il terzo che non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico, il quarto che non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, il quinto che un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo mentre l’ultimo ribadisce che un’attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Il principio di "non arrecare un danno significativo” si basa quindi su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per Green Deal. Sempre su italiadomani.gov.it c’è una guida operativa che vuole fornire alle amministrazioni un orientamento sul tema. 

Comprendere e monitorare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non è cosa semplice. È normale che sia così perché un numero così grande di progetti e uno stanziamento di risorse economiche così ingenti sono cosa straordinaria nella storia europea e della nostra nazione. Chi deve gestire tali risorse però deve avere un’attenzione particolare ed una professionalità tale da non dare adito a fraintendimenti o mancanze di trasparenza. Non sempre è così, l’abbiamo visto negli ultimi mesi con i costanti ritardi nella pubblicazione dei dati, nelle risposte alle richieste FOIA e anche nell’ultima pubblicazione delle informazioni dei progetti dell’universo ReGiS.

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