SOCIETÀ

Archivi blindati: quando la legge chiude il passato

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, con disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Tale approvazione è stata accolta con l'entusiasmo tipico degli interventi volti a snellire la burocrazia e a potenziare l'accesso digitale ai servizi. Eppure, incastonata in un impianto normativo che promette apertura e modernità, si cela una modifica legislativa che agisce come un pesante lucchetto sul patrimonio storico e culturale italiano: l'estensione della tutela delle fotografie "semplici" da 20 a 70 anni (art. 47, modifica all'Art. 92 della L. 633/1941).

Questa operazione, formalmente inserita nel contesto della semplificazione, genera una contraddizione monumentale e solleva un interrogativo cruciale: è davvero possibile parlare di digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio se si condanna all'oscurità la memoria storica conservata negli archivi pubblici di enti, istituzioni, nelle collezioni bibliotecarie e archivistiche per altri cinquant'anni? Il danno causato da questa modifica normativa si proietta con forza su migliaia di istituzioni che custodiscono la storia del Paese.

Archivi comunali, provinciali, biblioteche, musei civici e fondazioni possiedono vaste collezioni di fotografie della vita quotidiana e della cronaca – i cosiddetti scatti "semplici" – che, pur non essendo riconosciuti come "opere fotografiche" dotate di peculiare valore autoriale, costituiscono la trama visiva della nostra memoria collettiva. Ma appunto per questo, non avendo autorialità da tutelare, non si capisce un allungamento di decenni considerato che la digitalizzazione non violerebbe il diritto di nessuno. Un manifesto d’epoca, la veduta di una piazza in un dato anno, la documentazione di un evento storico o di un cantiere: sono tutte immagini che rientrano a pieno titolo nel patrimonio culturale e che sono essenziali per la ricerca storica, sociologica e urbanistica.

Fino a oggi, queste fotografie entravano nel pubblico dominio dopo 20 anni dalla loro produzione, rendendo possibile la loro digitalizzazione, la fruizione pubblica e l'utilizzo non commerciale per fini educativi e di ricerca o di documentazione storica locale. Con la nuova norma, un vastissimo corpus di immagini prodotte tra il 1955 e il 2005, che stava per affrancarsi dalla tutela, rimarrà "congelato" per ulteriori cinque decenni. In nome della digitalizzazione si sta decretando la chiusura digitale per cinquant’anni di una porzione inestimabile della nostra storia recente. Un atto che rallenta la ricerca e nega l'accesso alla memoria pubblica.

Il paradosso è stridente: mentre l'obiettivo dichiarato è l'apertura e l'accesso facilitato, il risultato pratico è un blocco sistematico alla diffusione della cultura e alla democrazia della conoscenza, trasformando di fatto migliaia di documenti storici in "beni dormienti".

Confusione giuridica o equiparazione indebita?

La modifica non crea solo un problema di accesso, ma anche una profonda confusione sul piano del diritto d'autore. La Legge 633/1941 sul Diritto d'Autore (LDA) distingue tradizionalmente due categorie di immagini fotografiche. Da una parte ci sono le opere fotografiche, scatti dotati di carattere creativo e artistico, la cui tutela è già estesa ai 70 anni dalla morte dell'autore, in linea con le opere letterarie o pittoriche; dall’altra ci sono le già citate fotografie semplici: mere riproduzioni, immagini di cronaca, o fotografie prive del carattere creativo sufficiente a essere considerate "opere". La loro tutela era limitata a 20 anni dalla produzione.

L'art. 47 della L. 182/2025 elimina, di fatto, la distinzione nella durata della tutela, equiparando il periodo di protezione per le fotografie semplici a quello previsto per le vere opere fotografiche, ovvero 70 anni. Questa equiparazione è giuridicamente discutibile e culturalmente regressiva. La tutela breve di 20 anni aveva una logica precisa: riconoscere il mero investimento tecnico-economico della riproduzione, garantendo al contempo una rapida liberazione nel pubblico dominio di contenuti privi di valore autoriale intrinseco, a favore dell'interesse pubblico e della documentazione storica.

Portare la tutela a 70 anni significa riconoscere implicitamente una creatività e un diritto d'autore che per definizione non sussiste in queste immagini, favorendo un diritto esclusivo a danno della collettività. Questa decisione non è avvenuta nel silenzio: numerose sono state le voci di associazioni e comunità accademiche e culturali, che però sono state ignorate. Le conseguenze negative erano state ampiamente denunciate prima dell'approvazione, in particolare dalla comunità dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) in una lettera aperta al Ministro della Cultura del 4 novembre scorso, sottoscritta da oltre 30 associazioni scientifiche e culturali. Un passaggio chiave metteva in evidenza che:

“Questa modifica, se dovesse essere approvata dalla Camera, produrrà danni incalcolabili per la ricerca storica, per la libertà di studio e, più in generale, per la valorizzazione del patrimonio fotografico nazionale, conservato in archivi, biblioteche e musei sia pubblici che privati. (…) L’estensione della protezione a settant’anni comporterebbe una paralisi delle attività di digitalizzazione e divulgazione che dovrà essere rinviata dunque di ben mezzo secolo”.

In sostanza nella lettera si sottolineava come l'estensione compromettesse almeno tre linee che concorrono alla costruzione del tessuto sociale-economico e culturale del Paese: la ricerca storica, ostacolando l'accesso a fonti primarie essenziali, l'istruzione, limitando l'uso didattico e la creazione di materiali aperti, e la valorizzazione, impedendo progetti di digitalizzazione e fruizione online.

Anche giuristi che operano in campo culturale e artistico avevano denunciato il grave rischio. Il fatto che una norma con un impatto così significativo sul diritto d'autore e sul patrimonio culturale sia stata inserita nel contesto di un decreto sulla "semplificazione" delle attività economiche evidenzia una mancanza di dibattito pubblico e di analisi approfondita degli impatti giuridici, culturali ed economici. I giuristi rimarcano che, oltre al danno immediato, la nuova formulazione apre un cruciale punto di incertezza applicativa: il regime transitorio. Il testo approvato non chiarisce infatti se l’estensione da 20 a 70 anni si applicherà solo alle fotografie prodotte in futuro o se avrà efficacia retroattiva, estendendosi anche a quelle immagini già prodotte e che, secondo la normativa precedente, avrebbero dovuto entrare (o erano in procinto di entrare) nel pubblico dominio.

Se venisse confermata l'interpretazione retroattiva – un'ipotesi che non può essere esclusa in assenza di chiare disposizioni transitorie – l'impatto sarebbe, per usare un termine forte, devastante. Immagini prodotte 25, 30, o 40 anni fa, che la comunità scientifica si aspettava di poter liberamente utilizzare, si ritroverebbero improvvisamente vincolate per altri cinquant'anni, creando un vuoto di accesso alla documentazione storica e un rischio legale per tutti gli enti che avevano programmato la loro digitalizzazione basandosi sulla legge previgente. Si verrebbe a creare un "effetto rimbalzo" che annullerebbe anni di attese e programmi di valorizzazione.

L'urgenza di un ripristino normativo

La Legge 182/2025, pur animata da lodevoli intenzioni di semplificazione economica, ha involontariamente introdotto un freno poderoso e ingiustificato alla diffusione della cultura e alla valorizzazione digitale del patrimonio. Il rapporto tra la tutela degli autori/produttori e l'interesse pubblico (il cosiddetto copyright balance) è stato drammaticamente sbilanciato a favore di un diritto esclusivo, la cui logica di estensione per le fotografie semplici rimane oscura e dannosa.

Resta quindi più che auspicabile un nuovo e sollecito provvedimento normativo che affronti questa anomalia con la serietà che merita. Tale intervento dovrebbe:

  1. Ripristinare la versione originaria dell’art. 92 della LDA, confermando la tutela di 20 anni per le fotografie semplici.
  2. Essere elaborato con tempi adeguati, non incastrato in maxi-emendamenti o decreti omnibus.
  3. Basarsi su una valutazione d'impatto che consideri in modo equilibrato le ricadute giuridiche, l'interesse economico dei produttori e, soprattutto, l'impatto culturale per gli archivi, le biblioteche e la ricerca.
  4. Coinvolgere attivamente le associazioni e la comunità accademica che si adoperano quotidianamente per la diffusione della cultura, garantendo che le decisioni sul patrimonio non siano prese senza la voce di chi lo gestisce e lo studia.

L’Italia, forte del suo inestimabile patrimonio storico, ha la responsabilità di guidare la transizione digitale con saggezza. Bloccare la porta d'accesso visiva al nostro passato per settant'anni, in nome di una presunta semplificazione, è un passo indietro che non possiamo permetterci. La digitalizzazione non è solo una questione di efficienza, ma di democrazia culturale.

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