SOCIETÀ
La carta d’identità dirà se vogliamo donare gli organi

Foto: Giulio Sarchiola/Contrasto
Ben pochi sanno che, quando si va all’ufficio anagrafe per richiedere o rinnovare la carta d’identità, è possibile rilasciare una dichiarazione fondamentale: il consenso o dissenso a donare i propri organi e tessuti dopo la morte. La scarsa informazione è dovuta, in realtà, alla lentezza con cui questa opportunità si sta diffondendo negli uffici anagrafe italiani: fino a oggi, su 8.047 Comuni, solo 180 offrono questo servizio. Ora i ministeri dell’Interno e della Salute hanno deciso di rilanciare l’opzione della dichiarazione in anagrafe, avviando una campagna informativa e pubblicando le linee guida per l’applicazione concreta delle norme in materia.
Anche se sono in aumento gli italiani che scelgono di donare organi e tessuti dopo la morte (nel 2014 sono stati 1.381 contro i 1.318 dell’anno precedente) c’è ancora poca chiarezza sui modi consentiti al cittadino per esprimere questa volontà. Va ricordato anzitutto che, su questo tema, la nostra legislazione richiede un consenso o dissenso esplicito, ed entrambi sono facoltativi: dire sì o no alla donazione è un diritto che ognuno è libero di esercitare, non un obbligo dichiarativo. In realtà la legge 91/1999, all’articolo 4, avrebbe introdotto il principio del silenzio-assenso, in base al quale la mancanza di dichiarazioni esplicite equivale all’assenso alla donazione: ma le disposizioni transitorie hanno congelato, per ora, l’applicazione di questo articolo.
Chi desidera donare organi e tessuti può manifestarlo in forma scritta al medico di famiglia, all’Asl o a un’azienda ospedaliera, a un Centro regionale per i trapianti o con una propria dichiarazione (in moduli predisposti da associazioni come Aido o in carta semplice) che riporti nome, data e firma; a queste possibilità si aggiunge la comunicazione al proprio Comune. Tra tutte queste modalità, le più efficaci sono le dichiarazioni rese presso Asl, Comuni, Centri trapianti e tramite l’iscrizione all’Aido (Associazione italiana donazione organi, tessuti e cellule): in questi casi, infatti, la manifestazione di volontà viene inserita in automatico nel Sistema informativo trapianti (SIT), un data base nazionale che raccoglie tutte le dichiarazioni dei cittadini sulla donazione di organi e tessuti. È proprio questo archivio elettronico che, al momento della morte del donatore, viene consultato dai Centri trapianti: la presenza nel data base di una dichiarazione di consenso alla donazione consente ai medici di avviare le procedure per il prelievo di organi e tessuti. Questo, però, a condizione che il donatore non abbia rilasciato in vita un’altra dichiarazione, successiva a quella registrata nel SIT, in cui viene revocata la precedente disposizione. È quindi l’ultima manifestazione di volontà quella che prevale. In assenza di dichiarazioni dell’interessato, si diceva, non vige il silenzio-assenso, anche se la strada scelta dal legislatore è intermedia: se la persona deceduta non ha lasciato scritti, i medici sono autorizzati al prelievo a condizione che i familiari non si oppongano. Legittimati a negare il consenso al prelievo di organi e tessuti sono il coniuge non separato o il convivente more uxorio; se questi mancano, possono dire di no i figli maggiorenni; se anche questi non ci sono, i genitori o il rappresentante legale. L’opposizione deve essere presentata per iscritto entro il termine legale previsto per l’accertamento della morte.
Fin qui le norme: le nuove linee guida cercano di dare impulso alla modalità più semplice e comoda, qual è appunto la dichiarazione supplementare che ogni ufficio anagrafe proporrà a chi deve richiedere o rinnovare la carta d’identità. Si tratterà di un modulo sintetico, nel quale il cittadino trascriverà i dati personali, prenderà atto delle norme sulla privacy e dichiarerà se accorda o rifiuta la donazione. Nel modulo viene anche precisato che la dichiarazione è facoltativa e che può essere modificata in ogni momento. Una volta resa la manifestazione di volontà, il contenuto verrà trasmesso in via telematica dal Comune al Sistema informativo trapianti.
C’è poi un’ulteriore possibilità. Su richiesta dell’utente, l’ufficio anagrafe può trascrivere il consenso o diniego alla donazione direttamente sulla carta d’identità (le linee guida parlano però di indicazione “sulla quarta facciata”, dimenticando che oltre alla tessera cartacea è ormai diffusa la carta d’identità elettronica, di forma simile a un bancomat: al momento, quindi, questo nuovo tipo di documento non potrebbe riportare la dichiarazione). Qualora il cittadino scelga di far trascrivere l’opzione sul documento non potrà, se in seguito cambia idea, aver diritto a una nuova carta d’identità se non in caso di furto, smarrimento o deterioramento della prima: sarà quindi necessario che, per revocare la volontà espressa, effettui una nuova dichiarazione presso le sedi (diverse dal Comune) in cui è possibile rilasciarla.
Le linee guida si chiudono con alcuni suggerimenti per le campagne di comunicazione che i Comuni dovranno compiere per sensibilizzare i cittadini. Il pay off che viene proposto dai due ministeri è “Informati, decidi e firma”. Vista l’importanza dell’obiettivo, quindi, c’è da augurarsi che i Comuni si affidino a pubblicitari professionisti.
Martino Periti