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Approvato il ddl anticorruzione: ecco cosa prevede

Nella giornata di martedì 18 dicembre la Camera ha dato il definitivo via libera al ddl anticorruzione, voluto dal guardasigilli (Ministro della giustizia) Bonafede. I sì sono stati 304 mentre i no 106, con tutta Forza Italia che non ha partecipato alla votazione. LEGGI IL TESTO

Subito dopo l’approvazione definitiva è esplosa la festa in piazza del Movimento 5 Stelle, particolarmente soddisfatto dell’andamento dei lavori. Vediamo quindi, per punti, che cosa cambierà con le modifiche alle norme del codice penale, del codice di procedura penale e del codice civile che vanno a modificare due argomenti principali: il finanziamento ai partiti politici ed i reati contro la pubblica amministrazione.

Inasprimento delle pene

L’Articolo 1 del ddl parla di un inasprimento delle pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione. Il minimo delle pene passa da uno a 3 anni e il massimo da 6 ad 8 anni di reclusione; passano da uno a tre anni per le pene minime e da sei a otto anni per le massime.

Le pene per il reato di appropriazione indebita ora prevede la reclusione da due a cinque anni e la sanzione da 1.000 a 3.000 euro;

Daspo per i corrotti

Il ddl introduce l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, da un minimo di 5 anni fino all’intera vita, per i condannati per i reati di: corruzione per l’esercizio della funzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, corruzione attiva in tutte le sue forme, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle comunità europee o di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri. Questo è conosciuto meglio come il “daspo” per i corrotti.

Agenti sotto copertura

Vengono estesi gli ambiti degli agenti “sotto copertura” anche per i reati di corruzione. Di fatto quindi vengono estese anche per la PA le operazioni di polizia sotto copertura utilizzate per contrastare reati in materia mafia, traffico di stupefacenti e di una serie di altri delitti come: falso nummario, falso in marchio, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, riciclaggio e reimpiego, tratta, armi, traffico di esseri umani, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, sfruttamento/favoreggiamento della prostituzione. Come riportato dell’articolo 5 del ddl, “la modifica normativa dà attuazione a quanto espressamente previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 (convenzione di Mérida), firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003”.

Non punibilità in caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione.

Il ddl introduce degli sconti di pena ed alcune clausole di non punibilità nel caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione. L’obiettivo di questo articolo è quello di rompere il muro di omertà e la catena di solidarietà che protegge corruttori e corrotti e di disincentivare le condotte illecite, introducendo un « fattore di insicurezza » con effetti dissuasivi.

Riforma della prescrizione

Dal 2020 il ddl prevede che la prescrizione sia sospesa dopo la sentenza di primo grado, sia che sia di condanna che di assoluzione. Questa norma si applica a tutti i contesti e non solo a quello della corruzione.

Confisca dei beni

Con questo ddl la confisca dei beni rimane valida anche in caso di amnistia o prescrizione. In pratica la norma consente di mantenere la confisca disposta con la sentenza di condanna dal giudice di primo grado nei casi in cui il successivo grado di giudizio si chiuda con una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione o per amnistia.

Reato di millantato credito

Il reato di millantato credito viene di fatto inglobato da quello di traffico di influenze, il che significa che viene punito ugualmente chi dice di poter influenzare un pubblico ufficiale, sia che poi lo faccia veramente, che no. La doppia punibilità, sia di chi dà, sia di chi riceve il vantaggio indebito per il traffico illecito d’influenze, è imposta dalla necessità di adeguamento agli obblighi assunti sul piano internazionale, sia per effetto della citata Convenzione penale del Consiglio d’Europa, sia per effetto della Convenzione di Mérida (Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione del 2003).

Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici

L’articolo 7 contiene norme sulla trasparenza dei partiti e movimenti politici e dei loro finanziamenti. La norma prevede che oltre i 500 euro ogni finanziamento andrà documentato e reso pubblico on line. Inoltre, riporta la norma, “in occasione di competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il curriculum vitae dei propri candidati (per Comuni superiori ai 15mila abitanti) e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario”.

Le fondazioni, se collegate ad un partito, infine saranno costrette a  rispettare le regole di trasparenza e gli obblighi di rendicontazione per gli stessi partiti. Cooperative e consorzi infine non potranno più finanziare i partiti

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