SOCIETÀ

L'ABC della migrazione

Con l’approvazione del decreto sicurezza quotidianamente sentiamo parlare di CAS, Cara, SPRAR e permesso di soggiorno: cerchiamo di fare chiarezza sui termini.

 

Cara

Sono i centri accoglienza richiedenti asilo istituiti nel 2008 con il decreto legislativo n.25. Accolgono i migranti appena giunti in Italia irregolarmente che intendono chiedere la protezione internazionale. Sono gestiti dal ministero dell’Interno attraverso le prefetture, che appaltano i servizi dei centri a enti gestori privati attraverso bandi di gara.

Cda

I Cda invece sono i centri di accoglienza che garantiscono prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio nazionale per il tempo necessario alla sua identificazione e all'accertamento sulla regolarità della sua permanenza in Italia.

Cie, trasformati in Cpr

Cie, cioè i Centri di Identificazione ed Espulsione, che hanno cambiato il nome in Cpr, cioè Centri di Permanenza per i Rimpatri dopo il Decreto-Legge 13 del 2017, cioè il decreto Minniti, sono i centri in cui sono trattenuti gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia e che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti necessari.

Con il nuovo decreto sicurezza potranno essere trattenuti in questi luoghi fino a un massimo di 180 giorni. Anche i richiedenti asilo potranno essere detenuti nei Cpr in attesa di essere identificati.

Cas

I Cas sono i centri di accoglienza straordinaria: 'strutture temporanee' che ospitano richiedenti protezione internazionale che avrebbero diritto ad accedere al circuito degli Sprar. Proprio come gli Sprar, anche i Cas sono gestiti da associazioni e cooperative attraverso dei bandi pubblici.

Sprar

È il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati. E’ stato istituito dalla legge n.189/2002, ed è un luogo dove i migranti arrivano non appena escono da Cas e Cara. L’obiettivo è quello di rendere autonomo il migrante e avviarlo al mondo del lavoro attraverso corsi di italiano e tirocini formativi.

Il decreto sicurezza ha di fatto ridisegnato il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Con la nuova legge i Comuni potranno accogliere solo minori non accompagnati e titolari di protezione internazionale. Il nome stesso SPRAR è stato sostituito con “Sistema di pro­tezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati”.

Protezione umanitaria

Il permesso umanitario era solitamente dato a persone che fuggivano da guerre, persecuzioni o altri gravi eventi con un iter che prevedeva la valutazione da parte di una Commissione Territoriale.

Questo permesso è stato abolito ed è stato sostituito dal permesso "per calamità naturale nel Paese di origine" che ha durata sei mesi, dal permesso "per condizioni di salute di eccezionale gravità" che può avere durata massima di un anno, dal permesso "per atti di particolare valore civile" che può avere durata di due anni rinnovabili e dal permesso "per casi speciali".

Commissione territoriale

La Commissione Territoriale è formata da un funzionario della Prefettura, un funzionario della polizia di Stato, un rappresentante dell’UNHCR ed un rappresentante del comune, della provincia o della regione. Questa commissione decide se fare richiesta alla Questura di rilascio del permesso di soggiorno per la persona presa in esame.

Questura

La Questura è un ufficio del dipartimento della pubblica sicurezza con competenza provinciale, alle dipendenze del Ministero dell'interno. È retta da un questore ed è presente in tutte le città capoluogo di provincia italiane. Di fatto quindi parliamo della gestione della polizia di stato ed è la Questura a rilasciare materialmente il permesso di soggiorno.

Prefettura

La Prefettura è un organo periferico del Ministero dell'Interno ha funzioni di rappresentanza generale del governo sul territorio della provincia o della città metropolitana; ha sede nel capoluogo. In materia di migranti la prefettura è quella che di fatto rilascia i bandi per i progetti di accoglienza.

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